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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37856/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna per furto (riqualificazione dall'originaria imputazione di ricettazione) con applicazione delle aggravanti di cui all'art. 625, n. 4 e n. 6 c.p., e con esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. Motivi articolati: (1) violazione del principio iura novit curia e dell'art. 521 c.p.p. per mancato rispetto del principio di correlazione tra imputazione e sentenza e compressione del contraddittorio per la riqualificazione in reato più grave; (2) vizio di motivazione e errata applicazione delle aggravanti di cui all'art. 625, n. 4 (destrezza) e n. 6 (fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori), deducendone l'insussistenza; (3) omessa declaratoria di estinzione per prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p., sostenendo che il termine di prescrizione dovesse essere quello del furto semplice essendo le aggravanti ritenute equivalenti alle attenuanti; (4) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. per il modesto valore dei beni sottratti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto lecita la riqualificazione operata in sede di merito perché l'imputazione originaria conteneva gli elementi di fatto sufficienti per consentire la difesa dell'imputato e lo stesso aveva reso dichiarazioni confessorie; non vi è stata violazione del principio del contraddittorio. Le aggravanti di cui all'art. 625, n. 4 e n. 6 c.p. sono state correttamente applicate: la destrezza è stata riconosciuta in ragione dell'abilità posta in essere nell'impossessarsi di oggetti sotto la portata e la vigilanza delle vittime, e la nozione di "viaggiatore" comprende anche chi si sposta con il proprio veicolo, indipendentemente dalla brevità del tragitto. Quanto alla prescrizione, è stato confermato che, ai fini del computo dei termini, rilevano le aggravanti ad effetto speciale anche se poi bilanciate con attenuanti; pertanto non sussiste estinzione per prescrizione. L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. è stata correttamente esclusa in considerazione del valore non irrilevante dei beni e del pregiudizio derivante dalla perdita di documenti e carte. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto al principio della correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto che la riqualificazione non abbia violato l'articolo perché gli elementi di fatto erano indicati nell'imputazione e l'imputato ha potuto difendersi

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul reato di furto richiamata quale fattispecie di riferimento per la condotta riqualificata

  • art. 625 cod. pen., n. 4

    Aggravante per l'uso di destrezza: la Corte ha ritenuto sussistente la destrezza quando l'imputato si impadronisce di oggetti sotto la portata e la vigilanza della vittima

  • art. 625 cod. pen., n. 6

    Aggravante per il fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori: la Corte ha interpretato 'viaggiatore' in senso ampio comprendendo anche chi si sposta con il proprio veicolo, indipendentemente dalla breve distanza

  • art. 157 cod. pen.

    Regola sulla prescrizione: la Corte ha stabilito che, per il computo della prescrizione, devono essere considerate le aggravanti ad effetto speciale anche se poi bilanciate dalle attenuanti

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Attenuante per il modesto valore della cosa: la Corte ha escluso l'attenuante perché il valore dei beni e il pregiudizio derivante (es. perdita documenti, carte) non erano economichemente e concretamente irrilevanti

  • art. 69 cod. pen.

    Richiamato in relazione al giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha ribadito che tale bilanciamento non incide sulla determinazione della pena massima ai fini della prescrizione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese per il ricorso in cassazione, applicata al rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (citata)

    Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019; Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020; Sez. 5, n. 49829 del 04/07/2017; Sez. 5, n. 50995 del 09/07/2019; Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017; Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019

    Richiami giurisprudenziali utilizzati per sostenere principi: ammissibilità della riqualificazione se gli elementi di fatto sono noti, criteri per riconoscimento della destrezza e della nozione di viaggiatore, regime della prescrizione rispetto alle aggravanti ad effetto speciale e limiti all'applicazione dell'attenuante per modesto valore

Massime di principio

  • La riqualificazione dell'imputazione da un reato all'altro non configura di per sé violazione del principio di correlazione o del contraddittorio se nel capo di imputazione sono indicati elementi di fatto idonei a mettere l'imputato in condizione di difendersi
  • Le dichiarazioni confessorie dell'imputato possono rendere coerente e legittima la riqualificazione in sede di merito, purché sia garantita la possibilità di impugnazione nei gradi successivi
  • L'aggravante per destrezza (art. 625, n.4) può essere riconosciuta quando l'autore dimostri particolare abilità nell'impossessarsi di cose sotto la portata o la vigilanza della vittima
  • La nozione di 'viaggiatore' ai fini dell'aggravante sul bagaglio (art. 625, n.6) va interpretata in senso ampio: rileva lo spostamento in sé, anche se effettuato con veicolo proprio e su breve tratta
  • Ai fini del computo della prescrizione (art. 157 c.p.) devono essere considerate le aggravanti ad effetto speciale anche se, nel giudizio di bilanciamento, risultano equivalenti o subvalenti rispetto alle attenuanti
  • L'attenuante del modesto valore (art. 62, n.4) richiede che il danno economico e gli effetti pregiudizievoli per la vittima siano realmente e praticamente irrilevanti; la presenza di perdita di documenti o carte di credito può escluderla
  • La Corte di Cassazione richiede motivazione specifica se si chiede il riconoscimento o l'esclusione di circostanze; l'omessa o insufficiente motivazione può costituire motivo di censura

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