Cassazione Penale, Ordinanza n. 05367/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per guida senza patente, deducendo un vizio di motivazione. Sosteneva che la Corte territoriale si sarebbe limitata a recepire acriticamente la decisione di primo grado, senza rispondere adeguatamente ai motivi di appello e senza fornire una dimostrazione certa della responsabilità penale. Nel ricorso lamentava inoltre, in termini generici, l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo proposto era generico, non confrontato con la sentenza impugnata e privo di una critica specifica alle ragioni poste a fondamento della decisione. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva risposto in modo logico e corretto alle doglianze relative alla pena e alle attenuanti generiche. Conseguentemente, applicando l'art. 616 c.p.p. e non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso, e in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non ravvisabile, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
richiamato implicitamente nel dedurre un vizio di motivazione, quale motivo di ricorso per cassazione
richiamato implicitamente dalla doglianza sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
è richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. consegue all'inammissibilità salvo assenza di colpa
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica, puntuale e argomentata alla decisione impugnata; una doglianza meramente assertiva o generica è inidonea a consentire il controllo di legittimità.
- La censura di vizio di motivazione non può risolversi nella mera riproposizione di formule di stile o nel richiamo astratto di norme asseritamente violate, ma deve confrontarsi con gli argomenti decisivi della sentenza impugnata.
- Quando la Corte di appello risponde in modo logico e coerente ai motivi di gravame, le censure che si limitino a contestare in modo generico la motivazione o la quantificazione della pena non sono idonee a fondare l'annullamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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