Cassazione Penale, Ordinanza n. 09118/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado per rapina impropria, con esclusione della recidiva e riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 400 di multa. In appello, il difensore munito di procura speciale e il Procuratore Generale avevano raggiunto un accordo processuale, rinunciando ai motivi di impugnazione diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio; la Corte di appello aveva quindi rideterminato la pena in anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 400 di multa, ritenuta congrua. In cassazione il ricorrente deduceva mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p., censurando: la diminuzione inferiore a un terzo per le attenuanti generiche; l'asimmetria tra diminuzione della pena detentiva e di quella pecuniaria; la maggiore incidenza delle attenuanti generiche rispetto all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, ribadendo che nel concordato in appello la richiesta concordata sulla pena è vincolante nella sua integralità e non può essere unilateralmente contestata, salvo il caso di illegalità della pena; ha inoltre ricordato che la quantificazione della riduzione per attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo per illogicità manifesta o arbitrio, e che, per pene congiunte, non vi è obbligo di applicare il medesimo criterio di riduzione a pena detentiva e pecuniaria. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la rideterminazione della pena operata in appello nel quadro del concordato tra le parti, ritenendo non censurabile in sede di legittimità la misura della diminuzione concordata e la diversa modulazione tra pena detentiva e pecuniaria. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come attenuante già riconosciuta in favore dell'imputato nel giudizio di merito; non viene messa in discussione la sua astratta applicabilità, ma la diversa incidenza nella quantificazione della pena.
Invocato dal ricorrente per censurare la motivazione sulla dosimetria della pena; la Corte ritiene tuttavia che la determinazione della riduzione per attenuanti rientri nella discrezionalità del giudice di merito, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
Norma fondante del concordato in appello: le parti, mediante il negozio processuale, dispongono della devoluzione dell'impugnazione e della determinazione finale della pena, con vincolo integrale sulla misura concordata.
Usato come base per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, la richiesta sulla pena concordata tra le parti ha carattere unitario e vincolante: il giudice non può modificarla unilateralmente e la sua accettazione presuppone la condivisione della qualificazione giuridica del fatto e dei criteri incidenti sul calcolo sanzionatorio.
- La pena concordata in appello può essere contestata in cassazione solo nei limiti dell'illegalità della sanzione; non è invece consentito rimettere in discussione in via ordinaria il risultato del negozio processuale per meri profili di opportunità o di dosimetria.
- La determinazione della riduzione di pena per effetto delle attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei casi di motivazione mancante, arbitraria o manifestamente illogica.
- In presenza di pene congiunte, la riduzione conseguente alle attenuanti deve investire entrambe le pene, ma il giudice non è tenuto ad applicare il medesimo criterio matematico di riduzione alla pena detentiva e a quella pecuniaria.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende.
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