Cassazione Penale, Sentenza n. 03274/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la sua richiesta di annullamento del provvedimento di unificazione di pene concorrenti emanato dalla Procura il 16/05/2025. Rosato sostiene che, per la condanna più recente (proc. n. 25700/24, residuo mesi 6 e giorni 20), essendo al momento della sentenza in condizione di "condannato libero non ostativo", il P.M. avrebbe dovuto emettere un autonomo ordine di esecuzione con decreto di sospensione ex art. 656, comma 5, c.p.p., e non procedere al cumulo con la pena già oggetto di detenzione. Più in generale deduce che la unificazione delle pene sarebbe ammissibile solo se la somma superasse il limite di 4 anni di cui all'art. 656, comma 5, o se ricorressero le condizioni ostative di cui all'art. 656, comma 9.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, una volta formato il cumulo materiale e adottato il provvedimento di unificazione, le pene concorrenti si considerano come una pena unica ai fini dell'esecuzione (artt. 76, 80 c.p. e disciplina del cumulo). Di conseguenza non è possibile "scindere" il rapporto esecutivo per ottenere sospensioni autonome su singole sentenze incluse nel cumulo; la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 c.p.p. opera solo nei confronti di chi, al momento dell'esecuzione, si trovi in stato di libertà e non già di chi sia già ristretto (anche per altro titolo). Pertanto il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e il rigetto della richiesta di sospensione sono stati ritenuti legittimi e il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
Disciplina la sospensione dell'esecuzione di pene detentive brevi. La Corte interpreta la norma nel senso che la sospensione ex art. 656 può essere disposta solo nei confronti del condannato che si trovi effettivamente in stato di libertà al momento dell'esecuzione; la sospensione non si concede a chi sia già detenuto. Inoltre il divieto di reiterazione (comma 7) si applica in presenza di un rapporto esecutivo unitario derivante dal cumulo.
"la sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta"
La Corte considera la locuzione "stessa condanna" riferibile anche nell'ipotesi di cumulo: una volta conglobate le pene in un'unica esecuzione, non è ammessa una nuova sospensione sulla base di una delle condanne già comprese.
Prevede la sospensione dell'esecuzione per pene detentive brevi; la Corte ricorda che tale sospensione è pensata per soggetti in libertà e per favorire l'accesso a misure alternative, e perde pertanto efficacia rispetto a chi sia già ristretto.
art. 656, comma 9 lett. b) c.p.p.
"nei confronti di coloro che per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva"
La disposizione vieta la sospensione quando il condannato è in custodia cautelare al momento della definitività, confermando l'impossibilità di interrompere la detenzione per mera prospettiva di misura alternativa.
Riguarda casi di sospensione per soggetti sottoposti ad arresti domiciliari; nel caso di specie la sospensione iniziale era stata disposta ai sensi di questa norma ma poi revocata per il sopraggiungere della custodia cautelare in carcere in altro procedimento.
Stabilisce che le pene concorrenti della stessa specie "si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico"; la Corte usa questo principio per affermare l'unitarietà del rapporto esecutivo dopo il cumulo.
Rinvio alla disciplina del cumulo; in combinato con l'art. 76, supporta la nozione di pena unica risultante dall'unificazione.
Regole sul cumulo materiale: la Corte ricorda che il legislatore non ha previsto esecuzioni separate per le singole pene e che la disposizione resta vigile anche dopo la riforma del 1998.
La Corte indica che le misure alternative, ove concesse, operano sulla pena complessiva risultante dall'unificazione e non su singole pene considerate separatamente.
Riformò l'art. 656 c.p.p.; la Corte trae dagli intenti e dai lavori preparatori della legge conferma alla ratio delle disposizioni volte a evitare provvedimenti interlocutori di 'libertà' per chi sia già detenuto.
Massime di principio
- Quando il P.M. procede al cumulo materiale e viene adottato un provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, le pene si considerano come una sola ai fini dell'esecuzione: il rapporto esecutivo è unitario e non può essere scisso per ottenere sospensioni autonome su singole sentenze.
- La sospensione dell'esecuzione ex art. 656 c.p.p. è ammessa solo per chi si trovi in stato di libertà al momento dell'esecuzione; non può essere concessa a chi sia già detenuto, sia per custodia cautelare sia per espiazione di altra pena.
- Il divieto di reiterazione della sospensione (art. 656, comma 7) si applica anche nel contesto del cumulo: non è possibile disporre più volte la sospensione per la "stessa" esecuzione risultante dall'unificazione.
- Il P.M. ha l'obbligo di emettere l'ordine di carcerazione e di determinare la pena complessiva quando esistono più condanne esecutive; tale obbligo non è eludibile per favorire sospensioni su singole pene.
- Le misure alternative e la valutazione per la loro concessione operano sulla pena complessiva risultante dall'unificazione (art. 51-bis ord. pen.), non su singoli titoli separati.
- Eccezione possibile: formazione di cumulo parziale quando il condannato commetta nuovo reato durante l'esecuzione per altro reato o dopo interruzione dell'espiazione, con conseguenze diverse sul calcolo del residuo da sommare.
- In casi analoghi, la strategia difensiva utile è contestare l'esattezza formale del provvedimento di unificazione o dimostrare che il soggetto era effettivamente in condizione di libertà e che sussistano i presupposti normativi per una sospensione autonoma; tuttavia la giurisprudenza di legittimità è orientata a privilegiare il principio dell'unitarietà dell'esecuzione.
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