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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46080/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 13/12/2021 con cui è stato rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP del 10/11/2021. L'appellante chiedeva la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari (procedura di controllo ex art. 275-bis c.p.p.) applicata nei confronti di Valentina Mangano per i reati richiamati (art. 110, 81 c.p., comma 2 e 11 d.lgs. n.74/2000; artt. 216, comma 1, n.1 e 223, comma 2, n.2 legge fallimentare).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché venuto meno l'interesse della ricorrente: il difensore ha infatti dichiarato rinuncia all'impugnazione l'8/7/2022 poiché la misura cautelare era stata revocata. La Corte ha quindi applicato le norme processuali sull'inammissibilità (art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., in relazione all'art. 589 c.p.p.). Non è stata disposta condanna alle spese né pagamento a favore della Cassa delle ammende, avendo la ricorrente ottenuto il provvedimento favorevole dopo la proposizione del ricorso. Sentenza resa l'8/9/2022.

Norme richiamate

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata perché la revoca della misura degli arresti domiciliari era stata richiesta e valutata con la procedura di controllo; la sua applicazione è il fatto materiale che ha originato il ricorso.

  • art. 110 c.p. e art. 81 c.pv.

    Riferimento ai reati e alla partecipazione (concorso di persone) per cui era stata disposta la misura cautelare; utilizzati per identificare il quadro fattuale-penale sottostante alla misura.

  • art. 2 e 11 d.lgs. n. 74/2000

    Norme del decreto legislativo relative ai reati tributari/penali contestati, richiamate per descrivere il capo di imputazione.

  • art. 216, comma 1, n.1 e art. 223, comma 2, n.2 legge fallimentare

    Norme del diritto fallimentare richiamate fra i delitti contestati; usate per delineare la gravità e la natura dei fatti per cui era stata disposta la misura cautelare.

  • art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Norma che prevede l'inammissibilità del ricorso quando sia venuto meno l'interesse alla impugnazione; applicata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile a seguito della rinuncia/perdita di interesse.

  • art. 589 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione all'art. 591 per i presupposti di inammissibilità; la Corte l'ha evocata come norma di raccordo per la declaratoria di inammissibilità.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019 (Cristallo, Rv. 274736-01)

    Precedente richiamato per la valutazione delle spese: quando il ricorrente ottiene il risultato favorevole dopo la proposizione del ricorso, la declaratoria di inammissibilità non comporta automaticamente condanna alle spese o pagamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione di un ricorso, viene eliminato il provvedimento sfavorevole oggetto dell'impugnazione (es. revoca della misura cautelare), l'interesse a proseguire può venire meno e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'inammissibilità per mancanza di interesse si applica ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., in relazione all'art. 589 c.p.p.: il giudice di legittimità verifica l'esistenza di una controversia attuale e di interesse concreto al momento della decisione.
  • La sopravvenuta cessazione della situazione controversa può evitare la pronuncia sul merito ma non sempre comporta l'addebito delle spese processuali: se il ricorrente ottiene il risultato favorevole (anche dopo aver proposto ricorso), la Corte può non disporsi la condanna alle spese né il versamento alla Cassa delle ammende.
  • In situazioni analoghe è opportuno comunicare tempestivamente al giudice l'eventuale sopravvenuta cessazione dell'interesse (o valutare la rinuncia) per evitare pronunce inutili e, se necessario, chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • Quando si impugna una misura cautelare, è importante considerare i rimedi alternativi e le possibili conseguenze processuali della revoca successiva: la revoca sopravvenuta può determinare l'inammissibilità del gravame, ma possono restare rilevanti questioni accessorie o conseguenze pregiudiziali che giustificherebbero la prosecuzione del giudizio.

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