Cassazione Penale, Sentenza n. 46080/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 13/12/2021 con cui è stato rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP del 10/11/2021. L'appellante chiedeva la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari (procedura di controllo ex art. 275-bis c.p.p.) applicata nei confronti di Valentina Mangano per i reati richiamati (art. 110, 81 c.p., comma 2 e 11 d.lgs. n.74/2000; artt. 216, comma 1, n.1 e 223, comma 2, n.2 legge fallimentare).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché venuto meno l'interesse della ricorrente: il difensore ha infatti dichiarato rinuncia all'impugnazione l'8/7/2022 poiché la misura cautelare era stata revocata. La Corte ha quindi applicato le norme processuali sull'inammissibilità (art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., in relazione all'art. 589 c.p.p.). Non è stata disposta condanna alle spese né pagamento a favore della Cassa delle ammende, avendo la ricorrente ottenuto il provvedimento favorevole dopo la proposizione del ricorso. Sentenza resa l'8/9/2022.
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata perché la revoca della misura degli arresti domiciliari era stata richiesta e valutata con la procedura di controllo; la sua applicazione è il fatto materiale che ha originato il ricorso.
Riferimento ai reati e alla partecipazione (concorso di persone) per cui era stata disposta la misura cautelare; utilizzati per identificare il quadro fattuale-penale sottostante alla misura.
Norme del decreto legislativo relative ai reati tributari/penali contestati, richiamate per descrivere il capo di imputazione.
art. 216, comma 1, n.1 e art. 223, comma 2, n.2 legge fallimentare
Norme del diritto fallimentare richiamate fra i delitti contestati; usate per delineare la gravità e la natura dei fatti per cui era stata disposta la misura cautelare.
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Norma che prevede l'inammissibilità del ricorso quando sia venuto meno l'interesse alla impugnazione; applicata dalla Corte per dichiarare il ricorso inammissibile a seguito della rinuncia/perdita di interesse.
Norma richiamata in relazione all'art. 591 per i presupposti di inammissibilità; la Corte l'ha evocata come norma di raccordo per la declaratoria di inammissibilità.
Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019 (Cristallo, Rv. 274736-01)
Precedente richiamato per la valutazione delle spese: quando il ricorrente ottiene il risultato favorevole dopo la proposizione del ricorso, la declaratoria di inammissibilità non comporta automaticamente condanna alle spese o pagamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso, viene eliminato il provvedimento sfavorevole oggetto dell'impugnazione (es. revoca della misura cautelare), l'interesse a proseguire può venire meno e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'inammissibilità per mancanza di interesse si applica ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., in relazione all'art. 589 c.p.p.: il giudice di legittimità verifica l'esistenza di una controversia attuale e di interesse concreto al momento della decisione.
- La sopravvenuta cessazione della situazione controversa può evitare la pronuncia sul merito ma non sempre comporta l'addebito delle spese processuali: se il ricorrente ottiene il risultato favorevole (anche dopo aver proposto ricorso), la Corte può non disporsi la condanna alle spese né il versamento alla Cassa delle ammende.
- In situazioni analoghe è opportuno comunicare tempestivamente al giudice l'eventuale sopravvenuta cessazione dell'interesse (o valutare la rinuncia) per evitare pronunce inutili e, se necessario, chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- Quando si impugna una misura cautelare, è importante considerare i rimedi alternativi e le possibili conseguenze processuali della revoca successiva: la revoca sopravvenuta può determinare l'inammissibilità del gravame, ma possono restare rilevanti questioni accessorie o conseguenze pregiudiziali che giustificherebbero la prosecuzione del giudizio.
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