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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29526/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Nel giudizio di merito la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. La parte contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione notificato l'11 settembre 2020, ma non ha provveduto a depositarlo in cancelleria nel termine prescritto dall'art. 369 c.p.c. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. La Corte ha rilevato d'ufficio la mancata produzione del ricorso nei termini e ne ha tratto la conseguenza processuale dell'improcedibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché, dopo la notificazione, la parte ricorrente non ha depositato il ricorso presso la cancelleria della Corte entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., come attestato dalla cancelleria centrale civile. Le spese sono state compensate in considerazione del rilievo officioso dell'improcedibilità. È stato inoltre dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata produzione del ricorso per cassazione presso la cancelleria nel termine previsto comporta l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo richiesto è pari a quello dovuto per il ricorso principale, nei casi previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la notificazione del ricorso non è sufficiente a perfezionare l'impugnazione: il successivo deposito in cancelleria entro il termine di legge è un onere processuale essenziale, la cui omissione determina improcedibilità.
  • L'improcedibilità per mancato deposito del ricorso ex art. 369 c.p.c. può essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, il giudice può compensare le spese se la ragione dell'esito discende da un rilievo officioso.
  • L'accertamento dell'improcedibilità può comportare l'applicazione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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