Sentenza n. 14032/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento 1. FIS439164-2020/2020 del 10.12.2020, protocollo INPS.7000.11/12/2020.1340935, data protocollo 11.12.2020; 2. FIS439190-2020/2020 del 10.12.2020, protocollo INPS.7000.11/12/2020.1340809, data protocollo 11.12.2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi dell'INPS relativi a due istanze di assegno ordinario con causale COVID-19 nazionale ex art. 19 d.l. 18/2020
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ha impugnato due provvedimenti con cui l'INPS aveva respinto le istanze di assegno ordinario con causale COVID-19, motivando il diniego con la presenza di prestazioni già autorizzate aventi periodo sovrapposto a quello richiesto. Ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta ed errata presupposizione in fatto, nonché violazione della circolare INPS n. 84 del 10 luglio 2020. La ricorrente ha sostenuto che le precedenti domande erano state rinunciate prima della presentazione delle nuove istanze. L'INPS ha eccepito che le precedenti autorizzazioni erano state adottate il 30 novembre 2020 e comunicate via PEC il 3 dicembre 2020, contestando inoltre la validità e la ricezione della rinuncia, trasmessa tramite canali non ufficiali, e la sua compatibilità con la circolare n. 84/2020. Nel corso del giudizio il TAR ha segnalato d'ufficio un possibile difetto di giurisdizione; la ricorrente ha insistito per la giurisdizione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare i motivi relativi alla legittimità dei dinieghi. Ha ritenuto che la controversia riguardasse integralmente l'accertamento dei presupposti per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale e dell'assegno ordinario con causale COVID-19. L'INPS, quale soggetto delegato alla gestione delle domande, non esercita in tale ambito un potere pubblicistico attribuito dalla legge; anche l'eventuale imposizione di condizioni non previste dalla legge costituisce, al più, una condotta ostativa al riconoscimento della prestazione. La tutela e l'accertamento dei diritti connessi all'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale e al rapporto contributivo spettano quindi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
assegno ordinario con causale COVID-19 nazionale
La controversia riguarda l'accertamento dei presupposti per l'erogazione della prestazione prevista dalla normativa emergenziale; la relativa pretesa è qualificata come diritto da far valere davanti al giudice ordinario.
È richiamato quale disposizione applicabile alla riassunzione della controversia davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.
È stato richiamato per dare alle parti avviso della possibile questione relativa al difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie aventi a oggetto l'accertamento dei presupposti per l'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale e dell'assegno ordinario con causale COVID-19 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- L'ente previdenziale che gestisce le domande di integrazione salariale non esercita un potere pubblicistico sull'ammissibilità della prestazione quando la legge non gli attribuisca tale potere né espressamente né implicitamente.
- L'eventuale subordinazione dell'ammissibilità della domanda a condizioni ulteriori non previste dalla legge non dà luogo all'esercizio di un potere autoritativo, ma integra al più una condotta ostativa al riconoscimento di una prestazione, la cui tutela spetta al giudice ordinario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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