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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17188/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguarda un’attività estrattiva svolta in aree marmifere, con contestazione di sconfinamenti rispetto ai confini tra aree in proprietà e/o in concessione delle controparti. La società convenuta ha impugnato la decisione di merito che aveva ritenuto provati gli sconfinamenti e aveva liquidato il danno sulla base di consulenze tecniche e di elementi documentali, con condanna risarcitoria comprensiva di rivalutazione e interessi. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti più motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’onere della prova, sostenendo che la Corte d’appello avesse omesso di considerare elementi decisivi e avesse erroneamente fondato il confine sulle mappe catastali; 2) violazione degli artt. 1147 e 1148 c.c., deducendo che non fosse configurabile un illecito ex art. 2043 c.c. e che, quanto ai frutti percepiti prima della domanda, dovesse valutarsi la buona fede anche alla luce del modesto sconfinamento dovuto all’uso delle macchine operatrici; 3) violazione degli artt. 2697 c.c., 111 Cost., 113, 114, 116 c.p.c. e 1226 o 2056 c.c., sostenendo che mancasse adeguata motivazione sulla quantificazione del danno, che non fossero state considerate le critiche della consulenza tecnica di parte e che non fosse stato possibile determinare l’ammontare dei danni; 4) violazione della disciplina sugli interessi e sulla rivalutazione e dell’art. 112 c.p.c., assumendo che le attrici avessero chiesto solo un accertamento del confine e non il risarcimento, sicché i danni non potevano essere riconosciuti prima della notifica dell’atto introduttivo. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché diretti, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata aveva già accertato in modo logico e congruo gli sconfinamenti, la mala fede della convenuta e la quantificazione del danno tramite consulenza tecnica d’ufficio, con implicita disamina delle critiche di parte. Quanto all’ultima censura, ha osservato che già nell’atto introduttivo era stata domandata anche la condanna al risarcimento e che, in tema di responsabilità aquiliana, la liquidazione deve tener conto sia della svalutazione sia del pregiudizio da ritardata disponibilità del denaro.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze non denunciassero reali violazioni di legge o vizi motivazionali nei limiti consentiti, ma mirassero a una rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito. È stato affermato che la decisione di appello era coerente con quella di primo grado e basata sul medesimo percorso logico, con ulteriore sviluppo argomentativo non sufficiente a riaprire il vizio di omesso esame; è stata inoltre confermata la legittimità dell’utilizzo delle risultanze tecniche d’ufficio e della liquidazione del danno, nonché l’infondatezza della censura relativa al momento di decorrenza di interessi e rivalutazione. La parte ricorrente è stata quindi soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la censura mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e quando la decisione di appello riproduce il medesimo iter logico della decisione di primo grado, anche con ulteriori argomenti di supporto.

  • art. 360 c.p.c.

    Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di rivalutazione del merito mediante l’apparente deduzione di violazione di legge, difetto di motivazione o omesso esame di fatti.

  • art. 1147 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la propria buona fede, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché contrastava con l’accertamento di merito della sussistenza di sconfinamenti e della mala fede.

  • art. 1148 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per escludere la disciplina invocata dal giudice di merito sui frutti percepiti prima della domanda, ma senza superare l’accertamento di condotta illecita.

  • art. 2043 c.c.

    La condotta estrattiva con sconfinamenti è stata qualificata dai giudici di merito come fatto illecito; la Cassazione ha ritenuto non censurabile tale qualificazione nei limiti del ricorso proposto.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sull’onere della prova è stata respinta perché la Corte d’appello aveva fondato la decisione su elementi tecnici e documentali ritenuti univoci e non risultavano altri elementi probatori di segno diverso.

  • art. 111 Cost.

    Invocato insieme alle norme processuali per contestare la motivazione, ma non è stato ravvisato alcun vizio idoneo a consentire il sindacato di legittimità.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato per affermare il dovere del giudice di pronunciare secondo diritto, ma la censura è stata qualificata come critica al merito dell’accertamento.

  • art. 114 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della critica alla valutazione dei fatti; la Corte ha ribadito che la ricostruzione probatoria resta riservata al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ha precisato che la valutazione delle prove, incluse le presunzioni, è attività discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti consentiti.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato in via subordinata per contestare la liquidazione del danno; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sovvertire l’apprezzamento di merito.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato in relazione ai criteri di liquidazione del danno aquiliano, ma senza successo, essendo la contestazione sostanzialmente volta al riesame del quantum.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi di fatto e di diritto fondanti la decisione; non occorre confutare espressamente ogni singola allegazione incompatibile con la soluzione adottata.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata/inammissibile perché la domanda risarcitoria risultava già proposta e la decisione di merito l’aveva implicitamente esaminata.

  • art. 3 c.p.c.

    Richiamato nel testo del ricorso in combinazione con altre norme processuali, senza rilievo autonomo decisivo nel giudizio di cassazione.

  • art. 4 c.p.c.

    Richiamato nel testo del ricorso in combinazione con altre norme processuali, senza rilievo autonomo decisivo nel giudizio di cassazione.

  • art. 5 c.p.c.

    Richiamato nel testo del ricorso in combinazione con altre norme processuali, senza rilievo autonomo decisivo nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • La censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando il giudice di appello conferma la decisione di primo grado sul medesimo impianto argomentativo, potendo aggiungere solo argomenti rafforzativi o esplicativi.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste formale di violazione di legge, omesso esame o difetto di motivazione.
  • La valutazione delle prove, comprese le presunzioni, l’attendibilità dei testimoni e la scelta tra diverse risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito e sono sindacabili solo nei limiti del vizio di legittimità effettivamente dedotto.
  • Quando il giudice di merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, la motivazione è sufficiente se indica le fonti del convincimento; non è necessario confutare espressamente tutte le critiche dei consulenti di parte, che possono ritenersi implicitamente disattese se incompatibili con la decisione.
  • In tema di responsabilità extracontrattuale, la liquidazione del danno deve tenere conto sia della svalutazione monetaria sia del pregiudizio da ritardata disponibilità della somma, secondo i criteri di liquidazione ritenuti applicabili dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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