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Sentenza

Sentenza n. 3405/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 987/2024, emessa e pubblicata in data 27.02.2024, dal Tribunale di Milano - sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202503655

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 987/2024, relativa all'assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 987/2024, passata in giudicato, con cui l'Amministrazione era stata condannata ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la condanna al pagamento di una penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni specifiche né fornire indicazioni sull'esecuzione del giudicato. Le spese del giudizio civile, già pagate dall'Amministrazione al difensore antistatario, sono state escluse dall'oggetto dell'ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso quanto all'esecuzione del giudicato, rilevando che la ricorrente aveva prodotto copia asseverata della sentenza e l'attestazione del passaggio in giudicato, nonché provato la notifica del titolo esecutivo il 1° marzo 2024; il ricorso era quindi tempestivo rispetto al termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Poiché la mancata esecuzione era stata dedotta dalla ricorrente e non era stata contestata dal Ministero, il Collegio ha ordinato all'Amministrazione di rilasciare, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditare l'importo complessivo di € 1.500,00. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. È stata invece respinta la domanda di astreinte, poiché la carta del docente costituisce un contributo per aggiornamento e formazione, non un corrispettivo, sicché la penalità sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure conseguenti, inclusa la nomina del commissario ad acta e, nei presupposti, la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata perché, in relazione alla funzione della carta del docente quale contributo per aggiornamento e formazione e non quale corrispettivo, sarebbe risultata manifestamente iniqua.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nel caso concreto attribuita per tre anni scolastici per un valore complessivo di € 1.500,00.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, rispettato nel caso concreto tra la notificazione del titolo esecutivo e la proposizione del ricorso di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione della copia asseverata della decisione, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo consente di verificare i presupposti formali dell'azione, incluso il rispetto del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
  • Quando l'Amministrazione non contesta l'affermazione del privato circa la mancata esecuzione del giudicato e non fornisce indicazioni sull'adempimento, il giudice può ordinare l'esecuzione nei limiti dell'an e del quantum risultanti dal titolo giudiziale.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inottemperanza, precisandone funzioni, termine operativo e possibilità di delega.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alla natura della prestazione oggetto del giudicato, la sua imposizione risulti manifestamente iniqua; in particolare, la funzione non corrispettiva della prestazione può giustificare il rigetto dell'astreinte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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