Cassazione Penale, Ordinanza n. 18550/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per avere reso false generalità al personale della stazione dei carabinieri di Torino. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) nullità della sentenza per vizio di motivazione e falsa interpretazione degli artt. 192, commi 1 e 2, 495 e 496 c.p., in relazione agli artt. 530, comma 2, e 533 c.p.p., sostenendo che la dichiarazione resa non fosse destinata a un atto pubblico e quindi non integrasse il reato contestato; 2) omessa considerazione dei motivi di gravame relativi alla ritenuta recidiva; 3) omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., invocando la particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale la condotta di chi fornisce false generalità alla polizia al momento della redazione del verbale di identificazione, poiché tali dichiarazioni confluiscono nel verbale, che è atto pubblico. Ha inoltre escluso il vizio sulla recidiva, osservando che la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato sulla base di un certificato penale che evidenziava numerosi delitti commessi per un arco temporale ultratrentennale. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha rilevato che il motivo era inammissibile, perché la sentenza di merito aveva congruamente escluso l'art. 131-bis c.p. valorizzando il tentativo di eludere il controllo di polizia per occultare la violazione degli obblighi connessi alla misura alternativa alla detenzione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Integra il reato la condotta di chi rende false generalità a un pubblico ufficiale, anche quando la dichiarazione venga inserita in un verbale di identificazione che assume natura di atto pubblico.
Richiamato dal ricorrente, ma non accolto; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, ritenendo corretto l'inquadramento nel delitto di cui all'art. 495 c.p.
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione e la valutazione probatoria, ma la doglianza è stata ritenuta infondata/manifestamente infondata.
Invocato dal ricorrente in relazione a un preteso dubbio sulla prova, ma il motivo è stato respinto.
Invocato dal ricorrente per contestare il giudizio di colpevolezza, ma senza accoglimento.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della concreta modalità della condotta, finalizzata a eludere il controllo di polizia e a occultare la violazione di obblighi connessi a una misura alternativa alla detenzione.
Non è espressamente indicato il numero dell'articolo nel testo, ma la recidiva è stata oggetto di conferma sulla base di un curriculum criminale ultratrentennale; in assenza di indicazione testuale puntuale, non viene qualificato oltre quanto emerge dalla decisione.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le false generalità rese a un pubblico ufficiale, quando confluiscono nel verbale di identificazione redatto dalla polizia, integrano il delitto di cui all'art. 495 c.p., poiché la dichiarazione diviene parte di un atto pubblico.
- Ai fini della recidiva, è sufficiente una motivazione che valorizzi un precedente penale significativo e una reiterazione delittuosa protratta nel tempo, tale da delineare un curriculum criminale stabile e non episodico.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando le concrete modalità della condotta e la sua finalizzazione a eludere controlli doverosi o a occultare una violazione di obblighi, specie se connessi a misure alternative alla detenzione.
- In sede di legittimità, le censure che si limitano a contestare genericamente la motivazione o la valutazione probatoria, senza evidenziare un reale vizio logico o giuridico, sono destinate a essere dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
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