Sentenza del 19/04/2019 n. 11048 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava la classificazione doganale e fiscale delle merci importate, denominate "Il libro del bebè". Sosteneva che dovessero essere qualificate come meri album fotografici, anziché come prodotti editoriali o libri educativi, con conseguente applicazione di una maggiore aliquota IVA. Con il ricorso per cassazione deduceva la violazione del Regolamento CEE n. 2658/1987, relativo alla nomenclatura doganale, e dell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, contestando anche il richiamo a circolari ministeriali sulle aliquote agevolate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e ha respinto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che le doglianze mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle caratteristiche concrete del prodotto, attività non consentita in sede di legittimità. Il giudice tributario regionale aveva correttamente accertato che i prodotti non fossero meri album fotografici, ma pubblicazioni editoriali con chiare finalità educative per bambini di età inferiore ai 4-5 anni. Il richiamo alle circolari ministeriali è stato considerato pertinente come elemento descrittivo e di supporto alla qualificazione del prodotto. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.500 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
Regolamento CEE del Consiglio n. 2658/1987, Allegato I
La classificazione doganale deve essere applicata tenendo conto delle caratteristiche concrete della merce. Nel caso esaminato, la Corte ha confermato che la valutazione compiuta dal giudice di merito circa la natura editoriale ed educativa del prodotto costituiva un accertamento di fatto non riesaminabile in cassazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74
La norma riguarda il regime IVA applicabile a determinati prodotti editoriali. La Corte ha escluso che il giudice regionale l'avesse violata, avendo qualificato il prodotto sulla base delle sue caratteristiche effettive e della sua funzione editoriale ed educativa.
Circolare del Ministero delle Finanze 19 marzo 1985, n. 26
Tutti i lavori dell'arte libraria di qualsiasi dimensione, pure se solo illustrati o di carattere informativo, purchè stampati, compresi i libri di immagini e quelli per bambini in genere.
Pur non costituendo una fonte normativa decisiva per la classificazione doganale, la circolare può essere utilizzata dal giudice come elemento descrittivo e interpretativo per distinguere un prodotto editoriale da un semplice album fotografico.
Circolare ministeriale 7 agosto 1990, n. 63
È richiamata in quanto conferma o riprende la descrizione contenuta nella circolare del 1985, utilizzata dal giudice regionale per rafforzare la qualificazione del prodotto come libro o prodotto editoriale.
Codice di procedura civile, art. 378
Richiamato in relazione al deposito della memoria della parte resistente nel giudizio di cassazione.
La disposizione prevede, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato. Tale obbligo è stato escluso per l'Agenzia, in quanto amministrazione dello Stato esonerata dal relativo pagamento.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle caratteristiche concrete di una merce quando il giudice di merito ha motivato logicamente la propria qualificazione; la Corte può intervenire solo in presenza di effettive violazioni di legge o vizi motivazionali rilevanti.
- Per distinguere un prodotto editoriale da un semplice album fotografico possono assumere rilievo non solo la presenza di immagini, ma anche la struttura complessiva, i contenuti stampati, la destinazione d'uso e le finalità informative o educative.
- Le circolari ministeriali, pur non avendo normalmente forza normativa autonoma, possono essere utilizzate come elementi descrittivi o interpretativi per corroborare la qualificazione fiscale o doganale di un prodotto.
- La qualificazione doganale deve essere basata sulle caratteristiche oggettive della merce e sulla sua funzione effettiva, non soltanto sul nome commerciale attribuito al prodotto.
- Quando l'amministrazione impugna in cassazione una decisione tributaria limitandosi sostanzialmente a contestare l'apprezzamento dei fatti, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
- In caso di soccombenza dell'amministrazione, il privato può ottenere il rimborso delle spese del giudizio, mentre l'amministrazione statale può essere esonerata dal pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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