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Ordinanza

Ordinanza n. 3035/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensiva, 1. dell’avviso DGPER prot. n. 4117 del 19 febbraio 2026 pubblicato in data 20.02.2026 anche nella parte in cui “La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.”; 2. dell'Avviso USR Lazio prot. n. DRLA 23265 del 27 febbraio 2026, del provvedimento implicito di esclusione dalla procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado – classe di concorso A047 (Scienze Matematiche Applicate) e ADSS (Sostegno Scuola Secondaria II Grado) – DDG 2939/2025 – derivante dalla mancata presentazione alla prova scritta suppletiva del 19 marzo 2026 per causa di forza maggiore documentata; 3. dei provvedimenti impliciti di diniego inviati a mezzo email sulla casella di posta elettronica della ricorrente e segnatamente in data 03.03.2026 nonché della comunicazione 19.03.2026 ricevuta a mezzo email con cui la PA resistente ha negato la possibilità di rinviare la prova suppletiva per ragioni di salute; 4. del decreto prot. n. 6636 del 20.01.2026 di convocazione alla prova orale ADSS SOSTEGNO; 5. del decreto prot. n. 23260 del 27.02.2026 di convocazione alla prova suppletiva del 19.03.2026; 6. del decreto prot. n. 23265 del 27.02.2026 di convocazione alla prova suppletiva del 19.03.2026; 7. dell’eventuale non conosciuta graduatoria degli esclusi dal concorso nonché dell’eventuale e non conosciuta graduatoria degli ammessi alle prove scritte ed orali del concorso su entrambe le classi di concorso di interesse della ricorrente; 8. di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202604563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione implicita da una procedura concorsuale per il mancato svolgimento della prova scritta suppletiva per documentate ragioni di salute e atti di convocazione e diniego del differimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'avviso relativo alla procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, nella parte in cui prevedeva che la mancata presentazione alla prova, anche se dovuta a caso fortuito o forza maggiore, comportasse l'esclusione. Ha inoltre contestato l'avviso dell'Ufficio Scolastico Regionale, il provvedimento implicito di esclusione dalla procedura per la mancata presentazione alla prova scritta suppletiva del 19 marzo 2026, i dinieghi comunicati via email della possibilità di rinviare la prova per ragioni di salute, nonché gli atti di convocazione e le eventuali graduatorie degli esclusi e degli ammessi. La ricorrente ha dedotto che l'assenza alla prova era dovuta a una causa di forza maggiore documentata e ha chiesto una tutela cautelare finalizzata a neutralizzare gli effetti degli atti impugnati e a consentirle la partecipazione alla procedura.

La decisione

Il TAR ha disposto preliminarmente la conversione del rito ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022, ritenendo che la controversia riguardasse una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e che il ricorso fosse stato notificato alle parti necessarie individuate dalla disciplina speciale. Nel merito cautelare, ha respinto la richiesta di sospensione degli atti impugnati senza anticipare la decisione sulla legittimità dell'esclusione. Ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, poiché la prova scritta si era già svolta sia nelle date ordinarie sia nella data suppletiva; ha tuttavia rilevato che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbero state possibili ulteriori prove suppletive o altre misure ripristinatorie. Il TAR ha inoltre ritenuto necessario un approfondimento nel merito della ponderazione degli interessi, anche in considerazione delle plurime istanze presentate dalla ricorrente in prossimità delle prove e dei riscontri già forniti dall'amministrazione. Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi fissato con sollecitudine l'udienza pubblica di merito del 28 ottobre 2026, lasciando impregiudicata la decisione sulla legittimità degli atti. Le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022

    La disposizione è stata applicata per disporre la conversione del rito, trattandosi di una controversia relativa a una procedura amministrativa concernente interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, con ricorso già notificato alle parti necessarie.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata alla luce dell'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile e della necessità di ponderare gli interessi nel giudizio di merito.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Quando la tutela cautelare può essere adeguatamente soddisfatta mediante una sollecita definizione del giudizio, il giudice può fissare l'udienza di merito senza sospendere gli effetti degli atti impugnati.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando il pregiudizio grave e irreparabile non risulti attuale, in particolare se l'attività amministrativa o concorsuale contestata si è già svolta e l'eventuale esito favorevole del giudizio consente ancora misure ripristinatorie o ulteriori attività suppletive.
  • Quando la controversia richiede un approfondimento della ponderazione degli interessi e la questione cautelare può essere adeguatamente soddisfatta mediante una sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice può applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza senza incidere provvisoriamente sugli effetti degli atti impugnati.
  • Le controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR sono soggette alla conversione del rito prevista dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, quando risultino rispettate le condizioni processuali stabilite dalla medesima disposizione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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