Cassazione Penale, Ordinanza n. 11026/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei confronti dei due imputati e li ha condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda due imputati, condannati in primo grado per un furto in abitazione aggravato/qualificato ex art. 624-bis, comma 2, c.p. e la cui condanna è stata confermata dalla Corte di appello di Bologna. Il primo ricorrente ha dedotto manifesta illogicità della motivazione in relazione all'individuazione fotografica e una pretesa inversione dell'ordine probatorio. Il secondo ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 192 c.p.p. e 624-bis c.p., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione; inoltre ha censurato il trattamento sanzionatorio lamentando violazione degli artt. 62-bis, 133 e 163 c.p. e carenza o illogicità della motivazione sulla mancata concessione di benefici o attenuanti. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i ricorsi riproducevano censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale e non si confrontavano con le argomentazioni della sentenza impugnata, risultando quindi generici. Il motivo del secondo ricorrente sul trattamento sanzionatorio è stato ritenuto inammissibile perché la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non per arbitrio o motivazione manifestamente illogica, evenienza esclusa nel caso concreto.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ha scalfito la ricostruzione della responsabilità.
Le doglianze sulla valutazione della prova sono state ritenute generiche e non confrontate con la motivazione di merito.
La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta inammissibile perché attinente al trattamento sanzionatorio discrezionale del giudice di merito.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena; la Corte ribadisce che la valutazione è discrezionale e non censurabile se adeguatamente motivata.
Invocato dal ricorrente in tema di benefici/sospensione condizionale, ma la censura è stata ritenuta non scrutinabile perché non emergeva arbitrarietà o manifesta illogicità nella motivazione di merito.
Base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- La deduzione di vizio motivazionale deve misurarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata; affermazioni generiche o di principio non sono sufficienti a superare il vaglio di ammissibilità.
- La valutazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o sorretta da motivazione manifestamente illogica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende secondo le regole processuali vigenti.
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