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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34272/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una farmacia convenzionata nei confronti di un'azienda sanitaria locale per il pagamento di fatture relative a forniture/rapporti con il servizio sanitario, con richiesta anche di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002. L'azienda sanitaria propose opposizione contestando, tra l'altro, la debenza degli interessi moratori e l'applicabilità del d.lgs. n. 231/2002 ai rapporti tra SSN e farmacie convenzionate. Nel corso del giudizio intervenne il fallimento della titolare della farmacia; la curatela eccepì l'estinzione del processo per mancata riassunzione tempestiva. In appello entrambi i gravami furono respinti. In cassazione l'azienda sanitaria denunciò: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la questione dell'inapplicabilità del d.lgs. n. 231/2002 non era nuova ma era già stata dedotta in primo grado; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 633 ss. e 645 c.p.c., lamentando omessa pronuncia perché la Corte territoriale avrebbe trascurato che il decreto riguardava interessi moratori e non sorte capitale; 3) omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. La curatela propose ricorso incidentale deducendo violazione degli artt. 43 l.f., 305 e 307 c.p.c., assumendo che il giudizio si fosse estinto per mancata riassunzione nel termine dopo la dichiarazione di fallimento, poiché la conoscenza legale dell'evento interruttivo sarebbe derivata da diverse comunicazioni e iniziative processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'azienda sanitaria perché la notifica del ricorso era stata inizialmente eseguita a un soggetto diverso dal difensore della controparte, con errore imputabile al notificante; la successiva rinnovazione è avvenuta quando il termine per impugnare era già decorso, sicché non ha sanato la nullità né si è prodotta una retrodatazione degli effetti. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale della curatela, perché proposto tardivamente oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.; una volta dichiarato inammissibile il ricorso principale, il ricorso incidentale tardivo perde efficacia ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. La Corte ha quindi regolato le spese ponendole a carico della ricorrente principale e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    La censura sulla novità della questione è stata prospettata dalla ricorrente come violazione del divieto di domande/ eccezioni nuove in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    È stato invocato per dedurre omessa pronuncia della Corte territoriale su un motivo di appello.

  • artt. 633 ss. c.p.c.

    Richiamati per la disciplina del procedimento monitorio e del decreto ingiuntivo.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 43 l. fall.

    L'apertura del fallimento determina l'interruzione automatica del processo nei confronti del fallito.

  • art. 305 c.p.c.

    Il termine di riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo.

  • art. 307 c.p.c.

    Richiamato dalla curatela per la declaratoria di estinzione del giudizio in caso di mancata riassunzione tempestiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro di deduzione delle violazioni di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro di deduzione del vizio di nullità per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Parametro di deduzione dell'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare la sentenza di appello era decorso prima della notifica del ricorso incidentale.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile e i termini di impugnazione erano già scaduti.

  • art. 371, comma 2, c.p.c.

    La Corte chiarisce che il rispetto di tale termine non basta a salvare il ricorso incidentale tardivo quando opera l'art. 334, comma 2, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Normativa invocata dall'azienda sanitaria per escludere la debenza degli interessi moratori nei rapporti tra SSN e farmacie convenzionate.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso per cassazione eseguita a un soggetto diverso dal difensore della parte destinataria non integra inesistenza dell'atto, ma nullità, quando siano comunque presenti gli elementi essenziali della notificazione.
  • Se l'errore nella notificazione è imputabile al notificante, la rinnovazione non produce effetti retroattivi e l'impugnazione è tempestiva solo se la nuova notifica interviene entro il termine per impugnare.
  • La sanatoria della nullità della notificazione per effetto della costituzione del destinatario non opera quando, al momento della rinnovazione o della costituzione, il termine per impugnare è già spirato e si è formato il giudicato.
  • Il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre il termine lungo di impugnazione, diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che invochi l'estinzione del processo per sopravvenuto fallimento deve confrontarsi con la decorrenza del termine di riassunzione dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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