Cassazione Penale, Sentenza n. 11959/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/11/2021 che ha rigettato il riesame contro il sequestro preventivo (e convalida del sequestro d'urgenza) di euro 309.850,00 disposto nei confronti di Esposito Salvatore (figlio del ricorrente) per il reato di riciclaggio correlato a reati fiscali. Il ricorrente denunciava: (i) violazione del divieto di bis in idem cautelare perché il Tribunale del riesame aveva precedentemente annullato un sequestro probatorio sulle stesse somme; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione del fumus commissi delicti, contestando che la sola detenzione del denaro e la sua sproporzione rispetto ai redditi potessero integrare il fumus; deduceva inoltre la mancata considerazione della rilevanza delle norme penali (art. 648 e relative qualificazioni) e della domanda cautelare; (iii) insufficiente motivazione circa il periculum in mora e la concreta possibilità di dispersione del denaro.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse: la somma sequestrata era riconducibile a Esposito Salvatore e non ad Angelo, pertanto solo il titolare del bene ha interesse a proporre il riesame per ottenere la restituzione. Nonostante l'inammissibilità, la Corte precisa che l'ordinanza impugnata è stata comunque annullata in accoglimento di un analogo ricorso proposto da Esposito Salvatore; non è stata disposta la condanna alle spese per il ricorrente Angelo né somma a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 137/2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8 dl. n. 137/2020
Richiamato come base per la trattazione del procedimento secondo la specifica modalità procedurale indicata dal decreto.
Codice di procedura penale, art. 322
Stabilisce chi può proporre richiesta di riesame dei provvedimenti cautelari reali: l'imputato, il difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e chi avrebbe diritto alla loro restituzione. La Corte ha interpretato la norma richiedendo un interesse concreto alla restituzione, che mancava nel caso in cui il bene appartiene a terzi.
Codice di procedura penale, art. 324
Norma richiamata in relazione alla disciplina del riesame; collegata all'art. 322 per definire i soggetti legittimati e la procedura di riesame.
Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
art. 606, lett. e) c.p.p.
Articolo invocato dal ricorrente come vizio di legge relativo alla motivazione; indica i profili di impugnazione per violazione di legge nella fase di impugnazione (Cassazione).
Codice di procedura penale, art. 321
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure sulla motivazione delle misure cautelari e della legittimità del provvedimento del G.i.p.; la Corte non ha ritenuto che tali doglianze superassero il profilo dell'inammissibilità per carenza di interesse.
Codice di procedura penale, art. 649
Norma richiamata nelle censure relative alla conversione del titolo di sequestro e agli effetti dell'annullamento di atti cautelari; evocata dal ricorrente nelle contestazioni sulla motivazione.
Richiamato in relazione alla qualificazione del reato presupposto (riciclaggio) e alla possibile diversa natura del fatto; il ricorrente contestava la riqualificazione operata e le conseguenze cautelari connesse.
Riferimento alla fattispecie di autoriciclaggio; il ricorrente ha censurato la ricostruzione accusatoria fondata sul mero possesso di denaro rispetto alla configurazione dei reati tributari presunti.
Codice penale, art. 648-quater
art. 648-quater cod. pen.
Rilevato dal ricorrente in relazione alle diverse conseguenze sanzionatorie e alla disciplina della confisca obbligatoria: la diversa qualificazione del reato presupposto può incidere sul titolo e sugli effetti del sequestro.
Massime di principio
- Per impugnare un provvedimento cautelare reale è necessario avere un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene; chi non è titolare del bene non ha legittimazione a proporre il riesame.
- Il divieto di 'bis in idem' cautelare può essere invocato quando decisioni cautelari precedenti riguardano le stesse somme e gli stessi presupposti, ma la valutazione concreta della novità degli elementi indiziari è rimessa al giudice del riesame.
- Il fumus commissi delicti non può essere automaticamente desunto dal mero possesso di denaro senza elementi indiziari specifici che colleghino quei fondi a reati presunti; la sproporzione con i redditi è indice, ma non prova automatica.
- La riqualificazione del reato presupposto (es. tra art. 648-bis e altre norme) è rilevante per gli effetti cautelari e per la eventuale confisca obbligatoria: va chiarita e motivata esplicitamente nel provvedimento.
- Il periculum in mora richiede una motivazione concreta circa il rischio di dispersione o sottrazione del bene; argomentazioni tautologiche o meramente integrative della motivazione del G.i.p. non sono sufficienti.
- Se sussiste un ricorso analogo proposto dal reale titolare del bene e viene accolto, ciò può comportare l'annullamento del provvedimento ablatorio anche qualora altri ricorsi siano dichiarati inammissibili per carenza di interesse.
- Nelle impugnazioni contro misure reali è fondamentale articolare chiaramente sia il profilo soggettivo (titolarità del bene) sia quello sostanziale (elementi che escludono il fumus e il periculum), altrimenti il giudice può dichiarare l'inammissibilità o rigettare il mezzo.
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