Cassazione Civile, Ordinanza n. 02956/2024 del 31/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento del danno da tardiva e incompleta attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, che imponevano una adeguata remunerazione ai medici ammessi alle scuole di specializzazione. Esponevano di essersi iscritti alle scuole di specializzazione in epoca anteriore al 1991, di non avere ricevuto alcun compenso durante il corso e di ritenere tardiva l’attuazione normativa intervenuta solo con la legge n. 257 del 1991 e poi con il d.lgs. n. 257 del 1991. Il Tribunale aveva dichiarato prescritto il diritto; la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello. In cassazione i ricorrenti proponevano due motivi: con il primo censuravano la declaratoria di prescrizione, contestando il dies a quo individuato dal giudice di merito nella data di entrata in vigore della l. n. 370/1999; con il secondo contestavano la liquidazione delle spese di lite effettuata dalla Corte d’appello, sia per l’applicazione della maggiorazione ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, sia per la condanna alle spese in favore di alcuni ministeri rispetto ai quali, a loro dire, non era stato proposto appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il ricorso ex art. 348-ter c.p.c. avrebbe dovuto contenere l’esposizione dei fatti di primo e secondo grado e, in particolare, dei motivi di appello, indicazione mancante; ha inoltre osservato che il motivo sarebbe comunque inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo consolidato l’orientamento secondo cui il diritto al risarcimento da tardiva trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni dalla data di entrata in vigore della l. n. 370/1999. Il secondo motivo è stato rigettato quanto alla prima censura, perché la maggiorazione del compenso ex art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 spetta anche quando un solo difensore assista un soggetto contro più soggetti, e quindi, a maggior ragione, nel caso in cui l’Avvocatura dello Stato assista più amministrazioni contro più ricorrenti in posizione sostanzialmente identica; è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse quanto alla seconda censura, relativa alla condanna alle spese anche nei confronti di alcuni ministeri, poiché la liquidazione era stata unitaria e comunque la questione non incideva sul vantaggio economico dei ricorrenti. Il ricorso è stato quindi definito con declaratoria di inammissibilità del primo motivo e rigetto del secondo, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, proposto dopo la declaratoria di inammissibilità dell’appello, deve contenere l’indicazione dei fatti di causa di entrambi i gradi e dei motivi di appello, a pena di inammissibilità.
Impone nel ricorso per cassazione l’esposizione sommaria dei fatti di causa, comprensiva dei passaggi rilevanti dei gradi di merito.
Il motivo è inammissibile quando si pone in contrasto con un orientamento consolidato della Corte non superato da argomenti idonei a mutarlo.
art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
La maggiorazione del compenso è riconoscibile quando un difensore assiste un solo soggetto contro più soggetti e, secondo la ratio della norma, anche quando assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale contro più controparti; la norma evita duplicazioni e remunera l’accresciuto impegno professionale.
art. 1, comma 1, lett. c), d.m. 8 marzo 2018, n. 37
È richiamato solo per individuare il testo applicabile dell’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 vigente al momento della decisione d’appello.
art. 2, comma 1, lett. c), d.m. 13 agosto 2022, n. 147
È richiamato solo per precisare che le modifiche successive non erano applicabili ratione temporis.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In presenza dei presupposti processuali, la Corte dà atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 11, l. 19 ottobre 1999, n. 370
Ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio soltanto a coloro che risultavano già beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo.
L. 8 agosto 1991, n. 257
È indicata come fonte di tardiva e parziale attuazione delle direttive comunitarie sui medici specializzandi.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
È indicato come atto di prima attuazione interna, comunque tardiva e incompleta, delle direttive comunitarie.
direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE
Imponendo una adeguata retribuzione ai medici specializzandi, costituiscono il parametro violato dalla tardiva attuazione nazionale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di primo grado dopo la declaratoria di inammissibilità dell’appello, la parte deve indicare specificamente i fatti di causa di entrambi i gradi e i motivi di appello, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore della legge n. 370/1999.
- La maggiorazione del compenso professionale prevista per la difesa di un soggetto contro più soggetti si applica, per identità di ratio, anche quando il difensore assista più soggetti con la stessa posizione processuale contro più controparti, poiché la norma mira a evitare duplicazioni e a remunerare il maggior impegno.
- Nelle controversie sul risarcimento da tardiva attuazione delle direttive in materia di specializzazione medica, la notificazione alla Presidenza del Consiglio anziché ai singoli ministeri non pone un problema di legittimazione passiva, poiché il debitore è lo Stato unitariamente considerato.
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