Cassazione Penale, Ordinanza n. 39039/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l'imputato dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, confermando però la condanna per bancarotta da operazioni dolose e bancarotta fraudolenta documentale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso esame dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria, assumendo che il giudice di appello non avesse adeguatamente considerato la richiesta difensiva; 2) vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per la bancarotta da operazioni dolose, sostenendo che l'assoluzione per bancarotta distrattiva sarebbe stata incompatibile con la condanna per la diversa fattispecie; 3) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante del danno grave, deducendo l'assenza di un accertamento effettivo del danno e del nesso tra questo e le condotte contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico, osservando che la Corte territoriale aveva dato conto dell'acquisizione documentale richiesta e che il rigetto della richiesta di perizia risultava implicitamente motivato, essendo la perizia ammissibile solo quando non sia possibile decidere allo stato degli atti. Ha qualificato il secondo motivo come manifestamente infondato perché in contrasto con la giurisprudenza consolidata che distingue, sul piano logico e giuridico, la bancarotta da operazioni dolose dalla bancarotta distrattiva. Ha ritenuto il terzo motivo indeducibile perché riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la relativa motivazione. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
non citato espressamente nel testo; non ricavabile una norma specifica oltre ai riferimenti alle fattispecie di bancarotta
non citato espressamente nel testo; il provvedimento è reso con ordinanza della Cassazione sul ricorso
la declaratoria di inammissibilità è conseguenza della genericità, manifesta infondatezza e indeducibilità dei motivi, secondo la struttura del giudizio di legittimità
in caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando è generico, cioè non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato o si limita a riproporre censure già valutate e disattese dal giudice di merito.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello, e in particolare di perizia, presuppone la dimostrazione che non sia possibile decidere allo stato degli atti; se il giudice di merito ha già dato conto dell'acquisizione documentale e delle ragioni del diniego, la censura difensiva può essere dichiarata generica.
- La bancarotta da operazioni dolose e la bancarotta distrattiva sono fattispecie distinte sul piano logico e giuridico: l'assoluzione per una non esclude automaticamente la responsabilità per l'altra.
- Le censure sull'aggravante del danno grave devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza di merito, altrimenti sono indeducibili in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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