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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14237/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Massimo Tortorici impugna la sentenza che lo aveva ritenuto responsabile dei reati: capo a) furto aggravato; capo b) violazione dell'art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007. I motivi di ricorso principali sono: (1) violazione di legge per carenza di querela in relazione al reato di furto; (2) censura sull'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da persona offesa poi deceduta (rilevando possibile violazione dell'art. 6 CEDU); (3) contestazione dell'attendibilità del riconoscimento operato dal testimone Petitto; (4) richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio. La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo perché il d.lgs. 150/2022 ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di furto e nel caso di specie la querela non è stata presentata. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato in ragione della giurisprudenza che ammette le dichiarazioni di persona deceduta, raccolte in sede di indagine come persona informata dei fatti, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., senza automatica violazione dell'art. 6 CEDU quando la morte non è collegabile a volontà di sottrarsi al contraddittorio. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sull'attendibilità del riconoscimento, trovando conferma nelle dichiarazioni della persona offesa Nicoletti. Il quarto motivo è inammissibile in Cassazione perché mira a una rivalutazione del merito probatorio non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo a) (furto) perché l'azione penale non può proseguire per difetto di querela; ha annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Caltanissetta (ad altra sezione) la parte relativa al capo b) per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In sintesi, la condanna per furto è stata cancellata definitivamente per carenza di querela; la posizione relativa al reato connesso al d.lgs. 231/2007 è stata rimessa alla Corte territoriale per nuovo calcolo della pena; le censure circa utilizzabilità delle dichiarazioni e riconoscimento sono state respinte.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di furto: in assenza di querela l'azione penale non può essere esercitata, determinando l'annullamento senza rinvio della condanna per quel delitto.

  • Art. 512 cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione e l'utilizzabilità di dichiarazioni rese da persone non reperibili per impossibilità oggettiva (es. decesso). La Corte ha ritenuto applicabile la norma alla persona offesa deceduta, rendendo le sue dichiarazioni utilizzabili in dibattimento senza violare automaticamente l'art. 6 CEDU.

  • Art. 6 CEDU

    Tutela il diritto a un giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che la sopravvenuta morte del dichiarante non comporti di per sé violazione di tale diritto, quando la morte non sia riconducibile all'intento di eludere il contraddittorio.

  • D.Lgs. n. 231/2007, art. 55 comma 9

    Indica la fattispecie contestata al capo b); la Corte ha disposto il rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo a tale capo.

Massime di principio

  • Se una norma successiva trasforma un reato in procedibile a querela, l'assenza della querela impedisce la prosecuzione dell'azione penale e comporta l'annullamento della condanna relativa a quel reato.
  • Le dichiarazioni rese in fase di indagine da una persona poi deceduta possono essere utilizzate in dibattimento ai sensi dell'art. 512 c.p.p. quando la sopravvenuta impossibilità è di natura oggettiva; ciò non costituisce di per sé violazione dell'art. 6 CEDU salvo che si dimostri che la morte sia collegata a volontà di eludere il contraddittorio.
  • La valutazione dell'attendibilità del riconoscimento fotografico o visivo è questione di merito riservata al giudice di merito; la Corte di cassazione non può rimettere in discussione apprezzamenti motivati sulla credibilità dei testimoni salvo vizio di diritto o manifesta illogicità.
  • I ricorsi in Cassazione che mirano a una rivalutazione del materiale probatorio (richieste di nuovo apprezzamento del fatto) sono inammissibili: la suprema corte verifica questioni di diritto e nullità, non rivaluta il merito delle prove.
  • Quando la cassazione annulla parzialmente una sentenza per un capo e rinvia per la determinazione della sanzione su altro capo, la vicenda processuale prosegue in sede di merito solo per le questioni rimaste efficaci e in conformità alle motivazioni della cassazione.

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