Cassazione Penale, Ordinanza n. 28871/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e riproduttivo di censure già esaminate e disattese con motivazione immune da vizi logici e giuridici. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione/obbligo di soggiorno di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Nel ricorso deduceva, in sostanza, l'insussistenza del dolo generico richiesto dalla fattispecie, sostenendo che la motivazione della sentenza di merito fosse illogica nel ritenere consapevole e volontaria la violazione della prescrizione di dimora nel comune imposto. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze riproponevano censure già esaminate in appello e che la motivazione della sentenza impugnata era logica e giuridicamente corretta: il soggetto sottoposto all'obbligo ha l'onere di conoscere i confini del territorio comunale in cui deve dimorare; l'imputato non aveva spiegato perché si fosse allontanato dal comune di Corsano per recarsi in quello di Tricase; al controllo dei carabinieri non aveva fornito alcuna giustificazione o emergenza; la tesi dell'errore di valutazione è stata ritenuta non credibile anche perché il veicolo era fermo sul ciglio della strada in un comune non adiacente, circostanza incompatibile con una condotta meramente accidentale. Ne è stata tratta la conclusione che la violazione fosse consapevole e volontaria.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La norma è stata applicata nel senso che la violazione della prescrizione di soggiorno/dimora imposta dalla misura di prevenzione integra reato anche quando non siano addotte specifiche giustificazioni; è sufficiente la consapevole e volontaria inosservanza dell'obbligo.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero non ravvisate nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel reato di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione, il dolo generico può essere desunto dalla consapevole inosservanza dell'obbligo di dimora o soggiorno, non essendo decisive, di regola, le motivazioni soggettive addotte ex post dall'imputato.
- Chi è sottoposto a un obbligo di dimora o soggiorno ha l'onere di conoscere i confini del territorio in cui deve permanere; l'ignoranza di tali confini non esclude automaticamente la responsabilità se la condotta di allontanamento risulta consapevole e non giustificata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già confutate dal giudice di merito senza evidenziare reali vizi di logicità o di diritto nella motivazione impugnata.
- La mera prospettazione di un errore di valutazione, non corroborata da spiegazioni coerenti e da elementi fattuali compatibili con la versione difensiva, non è idonea a scardinare l'accertamento di volontarietà della violazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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