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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21256/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che tutte le censure fossero dirette a sollecitare rivalutazioni di merito o fossero comunque manifestamente infondate o generiche. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, valorizzando i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente, in fase esecutiva, aveva chiesto l'unificazione sotto il vincolo della continuazione di più fatti-reato già oggetto di sentenze di condanna, tutti riferiti alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. In particolare, sosteneva che gli episodi del 2019, accertati in due diverse sentenze, dovessero essere ricondotti al medesimo disegno criminoso dei fatti più risalenti, così da ottenere il riconoscimento dell'art. 81, secondo comma, c.p. La Corte di cassazione rileva però che i motivi di ricorso si limitavano a proporre una lettura alternativa del materiale già valutato dal giudice dell'esecuzione, contestando soprattutto la rilevanza della distanza temporale tra i fatti e la ricostruzione delle modalità esecutive, senza indicare specifici elementi idonei a superare la motivazione dell'ordinanza impugnata. Inoltre, si osserva che dalle sentenze in esecuzione non emerge che gli episodi del 2019 fossero stati commessi dal ricorrente quale sodale dell'associazione criminosa accertata in altra sentenza, né che la sentenza richiamata avesse giudicato un reato associativo a suo carico.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    Il vincolo della continuazione richiede una verifica concreta di un medesimo disegno criminoso; non può essere riconosciuto solo perché i reati offendono il medesimo bene giuridico, se la distanza temporale, le diverse modalità delle condotte e l'assenza di indici programmatici depongono in senso contrario.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata quale base per la valutazione dei profili di colpa ai fini della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di continuazione, il riconoscimento del vincolo ex art. 81, secondo comma, c.p. presuppone elementi concreti che rendano plausibile la programmazione unitaria dei fatti fin dall'origine; non basta la mera omogeneità del bene giuridico tutelato.
  • La distanza cronologica tra i reati costituisce un indice probatorio idoneo a ostacolare il riconoscimento della continuazione, soprattutto quando non sia superata da specifici elementi contrari.
  • La diversa modalità delle condotte e l'assenza di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione iniziale dei reati successivi legittimano il diniego della continuazione.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o della motivazione di merito, se la motivazione impugnata non presenti manifesta illogicità.
  • Il ricorso è inammissibile quando le censure siano generiche, astratte o volte a contestare il giudizio di fatto del giudice dell'esecuzione senza indicare un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContinuazioneSpaccio
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleStupefacenti
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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