Cassazione Penale, Ordinanza n. 07420/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito resta quindi ferma quanto alla responsabilità per due reati di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2001 e alla pena rideterminata dalla Corte d'appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena complessiva a un anno e otto mesi di reclusione per due violazioni dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2001. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato perché negarle. La Cassazione ha ritenuto infondata la censura, osservando che la decisione impugnata conteneva una motivazione ampia e coerente, fondata sui numerosi, gravi e specifici precedenti penali dell'imputato, sulla mancanza di elementi positivi a favore e sull'irrilevanza delle circostanze prospettate in appello, tra cui una pretesa ammissione di responsabilità.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2001
Norma incriminatrice posta a base della condanna per due distinti fatti di violazione del provvedimento della pubblica autorità nel contesto del codice antimafia.
I parametri di cui alla norma possono fondare il diniego delle circostanze attenuanti generiche anche sulla base di un solo elemento ritenuto preponderante, come i precedenti penali o la personalità negativa dell'imputato.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivi di segno favorevole e quando sussistano elementi negativi significativi a carico dell'imputato.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente ma in modo non apodittico, di un elemento negativo ritenuto decisivo ai sensi dell'art. 133 c.p., quale la gravità e specificità dei precedenti penali.
- Ai fini del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non è necessaria una motivazione analitica su ogni singolo profilo dedotto dalla difesa, essendo sufficiente che la sentenza valorizzi elementi ostativi e registri l'assenza di dati positivi apprezzabili.
- In sede di legittimità, la censura per difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando la decisione impugnata risulti sorretta da motivazione congrua, coerente e aderente ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
- La mera prospettazione difensiva di una parziale ammissione di responsabilità non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche, ove il giudice la ritenga probatoriamente superflua o comunque non significativa in senso favorevole.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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