Cassazione Penale, Sentenza n. 19927/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il ricorso, ha verificato che il termine di prescrizione è spirato il 18/04/2024 (reato del 03/04/2015; termine di otto anni e quattro mesi tenendo conto di interruzioni e di 259 giorni di sospensione per astensione del difensore dal 27/06/2018 al 13/03/2019) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, pronunciando l'estinzione del reato per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Palmi (3/05/2019) che aveva dichiarato l'imputato responsabile di tentato furto aggravato. Il ricorso per cassazione deduceva violazione delle norme di diritto processuale penale e vizio di motivazione della Corte territoriale nella declaratoria di inammissibilità, contestando che l'atto di appello avesse indicato elementi probatori e ragioni a fondamento del gravame. Inoltre, è stato fatto presente che nel frattempo il reato si era estinto per prescrizione (termine spirato il 18/04/2024), considerando il fatto commesso il 3/04/2015 e le interruzioni/sospensioni del termine
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La norma è stata applicata dalla Corte d'appello per dichiarare l'inammissibilità dell'appello ritenendo mancante l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno delle richieste
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti di enunciazione del motivo di ricorso in Cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti da questa disposizione
Norma rilevante ai fini del calcolo della prescrizione e delle sue cause di sospensione/interruzione; la Corte ha tenuto conto delle interruzioni nel computo del termine prescrizionale
Riguarda gli effetti della sospensione/interruzione della prescrizione; qui è stata considerata la sospensione per astensione del difensore (259 giorni) nel conteggio del termine prescrizionale
Massime di principio
- Se il reato si estingue per prescrizione durante il giudizio, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- La dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. richiede una valutazione non meramente formale: l'atto di appello deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le richieste.
- Nelle impugnazioni è importante esporre in modo chiaro e circostanziato gli elementi di prova e le ragioni giuridiche: argomentazioni generiche sull'insufficienza della prova possono essere ritenute inadeguate.
- Il calcolo della prescrizione deve considerare interruzioni e sospensioni (es. astensione del difensore) e questi periodi incidono sul termine finale; va sempre verificata la data di estinzione del reato prima di pronunciare decisioni che incidono sulla sorte del procedimento.
- Quando la difesa prospetta che la condotta sia stata commessa da terzi, è necessario indicare e, se possibile, documentare gli elementi da cui trae questa affermazione, per confutare gli elementi su cui si è basata la condanna.
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