Cassazione Penale, Sentenza n. 45952/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo che i reati commessi tra il 10 e il 24 luglio 2011 si siano estinti per prescrizione. La difesa ha eccepito che alcuni periodi non dovevano essere computati nella sospensione (in particolare il periodo 17/12/2013-20/05/2014 di 154 giorni, ritenuto non sospensivo per una nullità sopravvenuta) e che un differimento disposto su richiesta difensiva (12/04/2017-04/10/2017, 176 giorni) doveva essere computato al massimo per 60 giorni ai sensi dell'art. 159 c.p.; in tal modo la prescrizione si sarebbe completata prima della decisione di appello e prima della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: il primo periodo di 154 giorni non poteva essere computato tra i giorni di sospensione per la nullità che incidette sul contraddittorio; il differimento disposto su richiesta difensiva non è invece soggetto al limite dei 60 giorni (giurisprudenza di legittimità richiamata), pertanto vanno computati i 176 giorni; le sospensioni operate nel corso del giudizio di appello (adesione all'astensione collettiva e successivo differimento per procura speciale) devono essere calcolate secondo i criteri indicati e, complessivamente, il periodo di sospensione è di anni 2 e mesi 9, facendo scadere la prescrizione il 24/10/2021, quindi oltre la data della sentenza impugnata (14/05/2021). Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile (liquidate in euro 3.015, oltre accessori).
Norme richiamate
Richiamato quale criterio di calcolo del termine massimo di prescrizione applicabile ratione temporis ai fatti contestati
Richiamato in combinato disposto con l'art. 157 per determinare la durata massima della prescrizione nei reati continuati
art. 159 cod. pen., primo comma, n. 3
Prevvede il limite dei 60 giorni per la sospensione quando il rinvio è richiesto dall'imputato o dal difensore; la Corte rileva però che questo limite non opera se il differimento è disposto dal giudice in adesione a una richiesta difensiva (giurisprudenza consolidata)
Richiamato implicitamente riguardo all'obbligo di applicare la norma sulla estinzione del reato per prescrizione se il vizio della decisione (omessa applicazione) è riconoscibile; menzionato nella giurisprudenza richiamata
Giurisprudenza: Sez. U., n. 1021 del 28/11/2001
Principio secondo cui, quando il differimento dell'udienza è disposto dal giudice in adesione a una richiesta dell'imputato o del difensore, non opera il limite di 60 giorni di cui all'art. 159 c.p.; la Corte si conforma a tale principio per computare integralmente il periodo di 176 giorni
Giurisprudenza: Sez. 2 e Sez. 3 (più sentenze richiamate)
Richiamate per i criteri sul trattamento dei differimenti per adesione all'astensione collettiva, sulla incidenza delle nullità che incidono sul contraddittorio e sull'effetto di un ricorso inammissibile sul decorso della prescrizione
Massime di principio
- La sospensione della prescrizione per un differimento disposto dal giudice in adesione a una richiesta difensiva non è soggetta al limite dei 60 giorni previsto dall'art. 159 c.p.; va computato l'intero periodo di differimento quando ricorrono i presupposti delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
- Se il giudice rileva una causa di nullità che incide sul corretto instaurarsi del contraddittorio, il periodo di rinvio determinato da quella udienza non può essere computato tra i giorni di sospensione della prescrizione.
- Le sospensioni operate nel corso del grado di appello (es. adesione del difensore all'astensione collettiva o richieste di differimento per procura) devono essere calcolate secondo i criteri giurisprudenziali applicabili e possono prolungare significativamente il termine prescrizionale.
- Il tempo decorso dopo la pronuncia impugnata è rilevante ai fini della prescrizione solo se l'impugnazione è valida e perfeziona il rapporto impugnatorio; un ricorso inammissibile non sospende il decorso della prescrizione rispetto alla decisione.
- Per sostenere l'intervenuta prescrizione è necessario dimostrare con calcoli cronologici conformi ai principi giurisprudenziali i periodi non sospensivi; il mancato rispetto di tali criteri rende l'eccezione infondata e il ricorso inammissibile.
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