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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45952/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo che i reati commessi tra il 10 e il 24 luglio 2011 si siano estinti per prescrizione. La difesa ha eccepito che alcuni periodi non dovevano essere computati nella sospensione (in particolare il periodo 17/12/2013-20/05/2014 di 154 giorni, ritenuto non sospensivo per una nullità sopravvenuta) e che un differimento disposto su richiesta difensiva (12/04/2017-04/10/2017, 176 giorni) doveva essere computato al massimo per 60 giorni ai sensi dell'art. 159 c.p.; in tal modo la prescrizione si sarebbe completata prima della decisione di appello e prima della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: il primo periodo di 154 giorni non poteva essere computato tra i giorni di sospensione per la nullità che incidette sul contraddittorio; il differimento disposto su richiesta difensiva non è invece soggetto al limite dei 60 giorni (giurisprudenza di legittimità richiamata), pertanto vanno computati i 176 giorni; le sospensioni operate nel corso del giudizio di appello (adesione all'astensione collettiva e successivo differimento per procura speciale) devono essere calcolate secondo i criteri indicati e, complessivamente, il periodo di sospensione è di anni 2 e mesi 9, facendo scadere la prescrizione il 24/10/2021, quindi oltre la data della sentenza impugnata (14/05/2021). Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile (liquidate in euro 3.015, oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato quale criterio di calcolo del termine massimo di prescrizione applicabile ratione temporis ai fatti contestati

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato in combinato disposto con l'art. 157 per determinare la durata massima della prescrizione nei reati continuati

  • art. 159 cod. pen., primo comma, n. 3

    Prevvede il limite dei 60 giorni per la sospensione quando il rinvio è richiesto dall'imputato o dal difensore; la Corte rileva però che questo limite non opera se il differimento è disposto dal giudice in adesione a una richiesta difensiva (giurisprudenza consolidata)

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente riguardo all'obbligo di applicare la norma sulla estinzione del reato per prescrizione se il vizio della decisione (omessa applicazione) è riconoscibile; menzionato nella giurisprudenza richiamata

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 1021 del 28/11/2001

    Principio secondo cui, quando il differimento dell'udienza è disposto dal giudice in adesione a una richiesta dell'imputato o del difensore, non opera il limite di 60 giorni di cui all'art. 159 c.p.; la Corte si conforma a tale principio per computare integralmente il periodo di 176 giorni

  • Giurisprudenza: Sez. 2 e Sez. 3 (più sentenze richiamate)

    Richiamate per i criteri sul trattamento dei differimenti per adesione all'astensione collettiva, sulla incidenza delle nullità che incidono sul contraddittorio e sull'effetto di un ricorso inammissibile sul decorso della prescrizione

Massime di principio

  • La sospensione della prescrizione per un differimento disposto dal giudice in adesione a una richiesta difensiva non è soggetta al limite dei 60 giorni previsto dall'art. 159 c.p.; va computato l'intero periodo di differimento quando ricorrono i presupposti delineati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Se il giudice rileva una causa di nullità che incide sul corretto instaurarsi del contraddittorio, il periodo di rinvio determinato da quella udienza non può essere computato tra i giorni di sospensione della prescrizione.
  • Le sospensioni operate nel corso del grado di appello (es. adesione del difensore all'astensione collettiva o richieste di differimento per procura) devono essere calcolate secondo i criteri giurisprudenziali applicabili e possono prolungare significativamente il termine prescrizionale.
  • Il tempo decorso dopo la pronuncia impugnata è rilevante ai fini della prescrizione solo se l'impugnazione è valida e perfeziona il rapporto impugnatorio; un ricorso inammissibile non sospende il decorso della prescrizione rispetto alla decisione.
  • Per sostenere l'intervenuta prescrizione è necessario dimostrare con calcoli cronologici conformi ai principi giurisprudenziali i periodi non sospensivi; il mancato rispetto di tali criteri rende l'eccezione infondata e il ricorso inammissibile.

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