Cassazione Penale, Ordinanza n. 02005/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, recepita la concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha parzialmente riformato la decisione di primo grado rideterminando la pena inflitta per il reato di detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità. Nel ricorso ha dedotto manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che, trattandosi di sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso è ammissibile solo se investe profili relativi alla formazione della volontà dell'imputato di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e all'eventuale difformità della pronuncia del giudice rispetto alla richiesta concordata. Nel caso concreto, il motivo proposto è stato ritenuto non consentito e, in più, del tutto generico, perché non individuava nemmeno i capi e i punti della decisione censurati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che il controllo di legittimità sulle sentenze pronunciate a seguito di concordato in appello è circoscritto ai profili della validità del consenso delle parti e della corrispondenza tra richiesta concordata e decisione del giudice; non sono invece proponibili censure di merito sulla motivazione. Poiché il ricorso deduceva soltanto vizi di motivazione, per di più in forma generica, è stata disposta la declaratoria di inammissibilità con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza resa all'esito del concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi inerenti alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto alla richiesta concordata.
In caso di ricorso inammissibile per motivi non consentiti, la Corte può procedere senza trattazione ordinaria e dichiarare l'inammissibilità.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per detenzione di stupefacenti di lieve entità.
Richiamato quale base del concordato in appello recepito dalla sentenza impugnata.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Richiamato per la definizione del procedimento camerale in presenza di ricorso inammissibile.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza d'appello resa a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per censure relative alla validità del consenso prestato dalle parti e alla corrispondenza tra richiesta concordata e decisione del giudice.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. per riproporre generici vizi di motivazione o doglianze di merito sui capi già oggetto di rinuncia.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve individuare con precisione i capi e i punti della decisione impugnata; la totale genericità comporta inammissibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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