Cassazione Civile, Ordinanza n. 05887/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la violazione del litisconsorzio necessario per la mancata partecipazione del terzo pignorato nel giudizio di appello. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, affinché provveda nuovamente in secondo grado previa integrazione del contraddittorio; il rinvio riguarda anche le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)
La controversia
Un soggetto aveva avviato un'espropriazione presso terzi nei confronti di una società debitrice, pignorando crediti presso una banca terza. La debitrice aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., respinta dal Tribunale e poi confermata in appello. In cassazione, la parte ricorrente ha proposto due motivi, ma dalla decisione emerge che la Corte ha esaminato prioritariamente un vizio processuale d'ufficio: nel giudizio di appello non aveva partecipato il terzo pignorato, che in primo grado era contumace e non risulta evocato nemmeno in cassazione. La Corte ha quindi rilevato il difetto di integrità del contraddittorio, affermando che nelle opposizioni esecutive relative a espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, con conseguente nullità dell'intero giudizio di secondo grado.
Norme richiamate
Disciplina l'opposizione all'esecuzione, ma nel caso concreto la censura decisiva è stata il difetto di contraddittorio nel giudizio di appello relativo a tale opposizione.
Nelle opposizioni esecutive relative a espropriazione presso terzi il terzo pignorato deve essere sempre considerato litisconsorte necessario.
Se il giudice d'appello rileva la violazione del litisconsorzio necessario deve rimettere la causa al primo giudice; la mancata adozione di tale rimedio mantiene il vizio del processo.
In cassazione, quando il vizio di litisconsorzio necessario non sia stato sanato nei gradi di merito, la Corte annulla le pronunce e rinvia al giudice competente per il nuovo esame.
Richiamato per la trattazione camerale e il deposito di memorie.
Richiamato unitamente all'art. 380 bis.1 c.p.c. per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis
Richiamato per affermare che il principio sul litisconsorzio necessario del terzo pignorato si estende anche alla riscossione coattiva a mezzo ruolo.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi relativi a un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzioni in base al tipo di contestazione proposta.
- La mancata partecipazione del litisconsorte necessario nel grado di appello determina nullità dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
- Quando il vizio di integrità del contraddittorio non venga eliminato in appello mediante rimessione al primo giudice, la Corte di cassazione deve annullare le pronunce rese e disporre il rinvio al giudice di secondo grado per la rinnovazione del giudizio.
- L'interesse del terzo pignorato alla partecipazione al giudizio è diretto e immediato, poiché l'esito dell'opposizione incide sulla legittimità degli atti esecutivi e sull'eventuale assegnazione dei crediti pignorati, destinata a produrre effetti nella sua sfera patrimoniale.
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