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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12484/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 07/10/2021 che ha mantenuto la custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata (capo 1) e per altro episodio di estorsione (capo 2). Il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p. e impugnando per violazione dell'art. 606 co.1 lett. e) c.p.p., carenza di motivazione sulle esigenze cautelari: contestava che il pericolo di reiterazione non fosse supportato da elementi concreti, richiamando lo stato di incensuratezza, il tempo trascorso dai fatti e l'esistenza di una motivazione basata su un presunto diritto nelle richieste verso i Baglio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione sulla base di elementi concreti: la reiterazione delle condotte delittuose e l'accertato collegamento dell'indagato con ambienti criminali di rilievo. Perciò non è stata accolta la censura sul difetto di motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sentenza è a motivazione semplificata e sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Norma invocata come motivo di cassazione per violazione o carenza di motivazione; la Corte valuta che la censura per difetto di motivazione sulle esigenze cautelari sia infondata poiché il tribunale ha indicato elementi concreti a fondamento della prognosi di reiterazione.

  • art. 274 c.p.p.

    lett. c) (nella formulazione con richiesta di attualità del pericolo di reiterazione introdotta dalla L. 16/04/2015 n.47)

    L'elemento dell'attualità del pericolo di reiterazione è richiesto per le misure cautelari personali; deve essere valutato come prognosi fondata su elementi concreti e non su congetture. La Corte conferma che il requisito era implicito anche prima della modifica normativa e qui risulta soddisfatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro.

  • art. 416bis c.p.

    Nel provvedimento di merito era stata esclusa l'aggravante/partecipazione prevista dall'art. 416bis (associazione di tipo mafioso) rispetto al capo contestato; la Corte prende atto dell'esclusione ma ritiene comunque sussistenti i profili di pericolosità emersi.

  • L. 16 aprile 2015, n. 47

    Modifica normativa che ha reso espressa la nozione di attualità del pericolo di reiterazione nell'art. 274 c.p.p.; la Corte ricorda che il requisito era comunque implicito e conferma l'interpretazione restrittiva che richiede elementi concreti.

Massime di principio

  • La sussistenza della custodia cautelare per pericolo di reiterazione richiede una prognosi attuale fondata su elementi concreti e non su congetture; la mera incensuratezza o il tempo trascorso non escludono automaticamente la misura se ricorrono fatti che indicano reiterazione o collegamenti con ambienti criminali.
  • I giudici del riesame hanno ampia discrezionalità nel valutare la concretezza degli elementi a fondamento della misura; in Cassazione la sindacabilità è limitata e l'ammissibilità del ricorso può essere esclusa se la decisione di merito appare adeguatamente motivata.
  • In ipotesi di ricorso manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ciò deve essere tenuto presente nella valutazione costi/benefici dell'impugnazione.
  • In fase difensiva è essenziale contestare e smontare nel merito gli elementi concreti indicati dal giudice (es. prova di reiterazione, legami con ambienti criminali) e proporre misure cautelari alternative adeguatamente motivate per dimostrare l'assenza dell'attualità del pericolo.

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