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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3991/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata con obbligo di frequentare il centro di salute mentale a carico di C.C., per il reato di violenza privata commesso il 24/01/2022 ai danni della madre. Il ricorrente ha contestato: 1) la configurabilità del reato di violenza privata (art. 610 c.p.), anche alla luce della remissione di querela e della natura della condotta; 2) la modifica del capo di imputazione (da minaccia ad violenza privata) come vizio procedurale e l'effetto della remissione querela sull'improcedibilità; 3) la mancanza di un accertamento sull'attualità della pericolosità sociale ai sensi dell'art. 202 c.p. e dell'art. 313 c.p.p., nonché la prevalenza di perizie più recenti favorevoli al ricorrente e la distanza temporale delle perizie usate dal giudice; 4) violazione dei diritti fondamentali e del diritto alla salute (art. 32 Cost.) per la compressione della libertà e l'assenza di adeguata valutazione medico-sanitaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto correttamente configurato il reato di violenza privata: la condotta di barricarsi e minacciare la madre è distinta dall'evento di costrizione subito dalla stessa (impedimento a rientrare in casa) e dunque integra l'art. 610 c.p. La remissione di querela non ha effetto perché non è stata accettata dal querelato. La correzione del capo d'imputazione è stata considerata un errore materiale sanato in sede di interrogatorio. Quanto alla pericolosità sociale e all'attualità, il Tribunale ha potuto basare il giudizio su elementi fattuali e su precedenti condotte violente, ricoveri e TSO recenti; non era indispensabile una perizia psichiatrica ad hoc. È stata ritenuta proporzionata e necessaria la misura di sicurezza per prevenire la reiterazione di comportamenti violenti e per tutelare sia la vittima sia la salute del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stata inoltre disposta l'oscuramento delle generalità ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    Il delitto di violenza privata richiede una violenza o minaccia idonea a costringere la vittima a fare, tollerare o omettere una condotta diversa dall'atto violento. Nel caso, il barricarsi e le minacce sono stati ritenuti idonei a privare coercitivamente la vittima della libertà di azione e quindi configurano il reato.

  • art. 612 cod. pen.

    Richiamato come capo di imputazione originario (minaccia) indicato per errore materiale; la Corte ha ritenuto tale indicazione un refuso sanato in seguito.

  • art. 202 cod. pen.

    Stabilisce il presupposto della pericolosità sociale per l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza. La Corte ha confermato che la pericolosità può essere desunta da elementi di fatto e da precedenti comportamenti violenti, purché sussista attualità e prognosi di possibile applicazione definitiva.

  • art. 206 cod. pen.

    Richiama le misure di sicurezza previste che possono essere applicate definitivamente; la prognosi di applicabilità definitiva è requisito richiesto dall'art. 202 e valutato nel caso concreto.

  • art. 313 cod. proc. pen.

    Prevede l'accertamento della pericolosità sociale ove necessario; la Corte ha ritenuto che non sempre sia obbligatorio un accertamento peritale specifico se il giudice può fondare il convincimento su concreti elementi di fatto e medici presenti agli atti.

  • comma 3 art. 25 Cost.

    Richiamato dalla difesa in chiave costituzionale per sostenere che non può esserci presunzione di pericolosità senza accertamento attuale; la Corte ha però ritenuto compatibile la valutazione sulla base degli elementi esistenti e della necessità di garanzie come la rivalutazione periodica.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato dalla difesa per tutelare il diritto alla salute; la Corte ha ritenuto che la misura, oltre a tutelare l'incolumità di terzi, anche assolve a finalità terapeutiche e di tutela della salute del ricorrente, giustificando la compressione temporanea della libertà.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Il ricorrente ha evocato il mutato regime di procedibilità sopravvenuto; la Corte ha osservato la questione ma ha sottolineato che la remissione di querela richiede l'accettazione del querelato, circostanza non verificata nel caso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e ad ammende ove il ricorso sia inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003

    Norma sulla protezione dei dati personali; la Corte ha disposto l'omissione delle generalità e dei dati identificativi nel provvedimento pubblicato.

Massime di principio

  • La remissione di querela è efficace solo se accettata dal querelato; la sola dichiarazione della vittima non determina automaticamente l'improcedibilità quando l'accettazione manca.
  • Il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) richiede che la violenza o minaccia produca una costrizione diversa dall'atto violento stesso; comportamenti come il barricarsi e impedire l'accesso sono frequentemente valutati come idonei a integrare tale costrizione.
  • La modifica formale del capo di imputazione per errore materiale può essere sanata se la sostanza della contestazione è chiara e documentata, specie in sede di interrogatorio di garanzia.
  • Per l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza è necessario che emerga pericolosità sociale attuale e una prognosi che giustifichi l'eventuale applicazione definitiva; tale attualità può essere desunta da un quadro fattuale e clinico recente, non sempre richiedendo una perizia nuova.
  • Accertamenti positivi in procedimenti diversi (es. provvedimenti sullo stato di amministrazione di sostegno) non vincolano la valutazione penale sulla pericolosità sociale, poiché i presupposti e le finalità sono differenti.
  • La compressione della libertà per finalità di sicurezza e terapeutiche deve rispettare il principio di proporzionalità e prevedere rivalutazioni periodiche per evitare la protrazione indefinita della misura.
  • Il giudice può fondare il suo convincimento su elementi clinici e comportamentali documentati (ricoveri, TSO, consulenze, certificazioni sanitarie) e non è sempre obbligato a disporre perizia quando il materiale probatorio è già significativo.
  • In situazioni analoghe, documentare tempestivamente recidive di condotte violente o rifiuto alla terapia farmacologica rafforza la giustificazione della misura cautelare o di sicurezza provvisoria.

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