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Sentenza

Sentenza del 17/05/2017 n. 12242 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la riscossione di Lire 1.270.000.000, corrispondenti alla maggiore imposta dovuta per il maggior valore di immobili oggetto di compravendita. La debenza era stata stabilita con sentenza della CTP di Roma del 6 aprile 1994, non impugnata. La CTR di Roma, con sentenza del 9 maggio 2011, aveva ritenuto tardiva l'iscrizione a ruolo, applicando il termine di decadenza annuale dell'art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973 e individuando nel 31 dicembre 1996 la scadenza, mentre il ruolo era stato reso esecutivo il 4 agosto 2006. L'Agenzia ha sostenuto che, essendo la pretesa fondata su una sentenza definitiva, non operava quella decadenza: la riscossione era soggetta alla prescrizione decennale prevista per l'imposta di registro. Ha inoltre riferito che l'avviso di liquidazione era stato notificato il 17 ottobre 1997 e la cartella il 14 dicembre 2006. La società resistente ha contestato tale ricostruzione, sostenendo l'applicabilità della disciplina previgente e l'avvenuta scadenza del termine di decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito, rigettando l'originario ricorso della società e degli eredi contro l'iscrizione a ruolo. Ha chiarito che, quando la debenza del tributo è sancita da una sentenza passata in giudicato, il titolo della riscossione è la sentenza e non più l'atto amministrativo; non si applicano quindi i termini di decadenza previsti per l'esecuzione degli atti impositivi, ma il termine di prescrizione decennale. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; L. s.r.l. è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2953 c.c.

    Invero, è pacifico che la riscossione di un credito tributario fondato su una sentenza passata in giudicato non soggiace più ai termini di decadenza previsti per l'esecuzione degli atti amministrativi, ma al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha valutato la legittimità.

    Il passaggio in giudicato della sentenza che accerta la debenza del tributo fa sì che il titolo della pretesa sia la pronuncia giudiziale. La riscossione è quindi soggetta alla prescrizione decennale, non ai termini di decadenza previsti per l'esecuzione degli atti amministrativi.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78

    qualora la pretesa erariale si fondi su di una sentenza passata in giudicato, la relativa cartella esattoriale, avendo ad oggetto un credito definitivamente accertato a seguito di contenzioso e come tale avente titolo nella sentenza, va emessa entro il termine decennale di prescrizione previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78 non trovando applicazione, nell'ipotesi, nè il termine triennale di decadenza di cui all'art. 76 medesimo D.P.R., che concerne, invece, l'esercizio del potere di imposizione, nè il termine annuale di decadenza sancito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, lett. c).

    Per l'imposta di registro fondata su una sentenza definitiva, la cartella va emessa entro il termine di prescrizione decennale dell'art. 78. Non si applicano né il termine triennale relativo all'esercizio del potere impositivo né quello annuale previsto per somme dovute in base ad accertamenti divenuti definitivi per mancata impugnazione.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 17, comma 3

    Del resto, in ordine all'applicabilità del termine di decadenza all'imposta di registro, è stato altresì chiarito che, in tema di imposta di registro, non si applica il termine di decadenza sancito dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3, bensì quello di prescrizione decennale previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78 trattandosi di imposta non inclusa nell'ambito di operatività dell'art. 17 cit.

    Il termine di decadenza dell'art. 17, comma 3, non si applica all'imposta di registro. Per la riscossione del credito tributario definitivamente accertato opera invece la prescrizione decennale prevista dall'art. 78 del D.P.R. n. 131/1986.

Massime di principio

  • Occorre distinguere tra un accertamento amministrativo divenuto definitivo perché non impugnato e un credito tributario accertato con sentenza passata in giudicato: nel secondo caso, il titolo della riscossione è la sentenza.
  • Quando il tributo è dovuto in forza di una sentenza definitiva, i termini di decadenza previsti per la riscossione degli atti amministrativi non si applicano; la riscossione è soggetta al termine di prescrizione pertinente al credito.
  • In materia di imposta di registro, la cartella relativa a un credito definitivamente accertato in giudizio è soggetta alla prescrizione decennale dell'art. 78 del D.P.R. n. 131/1986, non al termine triennale previsto per l'esercizio del potere impositivo né al termine annuale dell'art. 17 del D.P.R. n. 602/1973.

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