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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6208/2025 del 08/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del silenzio-rifiuto per istanza di rimborso delle ritenute fiscali operate su indennità integrativa speciale (erogata su trattamenti di pensione di reversibilità) che, a seguito di decisione giudiziale, sono risultate indebitamente percepite. La controversia verteva sulle modalità e sul momento in cui il contribuente può chiedere la restituzione delle ritenute: se il credito d'imposta matura solo in proporzione alle somme materialmente restituite all'Inps (approccio pro rata) oppure dal momento in cui viene a mancare l'obbligo fiscale (cioè dall'evento giudiziale che ha reso indebita la prestazione) e quindi consenta il rimborso integrale delle ritenute già operate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della C.T.R. Calabria e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente. Ha affermato che il contribuente (così come il sostituto d'imposta) ha diritto ad esperire l'ordinaria procedura di rimborso ex art. 38 DPR 602/1973 per le imposte trattenute e divenute indebitamente percepite in seguito all'accertamento della non spettanza della prestazione. Ha precisato che il dies a quo per il termine di decadenza è la data in cui è sorta l'obbligazione della restituzione (evento successivo, es. pronuncia giudiziale), non la data in cui la ritenuta è stata operata; ha escluso la necessità di dimostrare l'integrale restituzione all'Inps per poter chiedere il rimborso; ha inoltre chiarito che le disposizioni successive (es. modalità "netto" introdotte dal decreto Rilancio 2020) non si applicano retroattivamente ai rapporti già definZiti o alle restituzioni già operate al lordo. Le spese del merito sono compensate; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 38

    "il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare ... istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento"

    L'art. 38 disciplina la procedura ordinaria di rimborso per versamenti indebiti anche quando l'indebito deriva da un fatto sopravvenuto (es. pronuncia che rende la prestazione non dovuta). Il termine di decadenza decorre, in presenza di fatto sopravvenuto, dalla data in cui l'indebito si è manifestato (es. data in cui è sorta l'obbligazione di restituzione).

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 37

    Citato nella impugnazione iniziale; nel testo l'attenzione è rivolta soprattutto all'art. 38 come norma applicabile al rimborso delle ritenute divenute indebitamente percepite.

  • T.U.I.R. (art. 10, comma 1, lett. d-bis)

    "dal reddito complessivo si deducono... le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti"

    Nel testo vigente ratione temporis riconosceva la possibilità per il contribuente di recuperare le imposte tramite deduzione dell'onere (o, successivamente alla legge di stabilità 2014, tramite rimborso regolato da decreto). Tuttavia tale meccanismo è facoltativo e non esclude l'accesso alla procedura di rimborso ex art. 38.

  • Codice civile - art. 2033

    Richiamato con riferimento al principio dell'indebito (ripetizione di quanto indebitamente ricevuto / ingiustificato arricchimento) quale fondamento civile della restituzione tra parti, posto a confronto con il diritto tributario al rimborso delle imposte.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 21

    "la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione"

    Norma residuale in materia di termini per la domanda di restituzione; interviene quando non vi siano termini specifici, ma la Cassazione ritiene prevalente l'art. 38 per i casi di imposte dirette divenute indebitamente versate per sopravvenienza.

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)

    Ha modificato l'art. 10 TUIR prevedendo, a decorrere dal 2013, la possibilità di portare in deduzione le somme non dedotte nei periodi successivi o di chiedere il rimborso secondo modalità definite da decreto ministeriale (introducendo formalmente l'alternativa deduzione/rimborso).

  • D.M. 5 aprile 2016

    "il contribuente può chiedere ... il rimborso dell'importo determinato applicando all'intero ammontare delle somme non dedotte l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito..."

    Ha disciplinato le modalità attuative del rimborso alternativo previsto dalla legge di stabilità 2014, stabilendo il metodo di calcolo e i termini per la richiesta di rimborso.

  • D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto "Rilancio") - art. 150

    Ha introdotto il comma 2-bis all'art. 10 TUIR prevedendo la possibilità (per le somme restituite dal 1° gennaio 2020) della modalità di restituzione al netto della ritenuta; la Corte rileva che tale disposizione non si applica retroattivamente ai casi già definiti o alle restituzioni operate al lordo prima dell'entrata in vigore.

  • Agenzia delle Entrate - circolare 14 luglio 2021, n. 8/E

    Ha chiarito che la restituzione al netto della ritenuta (introdotta dal decreto Rilancio) può applicarsi per diverse tipologie di ritenute ma non può retroagire nei rapporti già definiti o quando la restituzione è già avvenuta al lordo.

Massime di principio

  • Il contribuente (e anche il sostituto d'imposta) può chiedere il rimborso delle imposte indirettamente versate mediante ritenuta anche quando l'indebito si manifesta successivamente al versamento: la procedura applicabile è quella dell'art. 38 DPR 602/1973.
  • Il dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza per la richiesta di rimborso, quando l'indebito deriva da un fatto sopravvenuto, è la data in cui si è verificato l'evento che ha reso indebito il versamento (es. la pronuncia che impone la restituzione), non la data della ritenuta.
  • La possibilità di dedurre le somme restituite dall'imponibile ai sensi dell'art. 10 TUIR (lett. d-bis) è un rimedio alternativo e facoltativo; la sua esistenza non preclude l'esercizio dell'azione di rimborso ex art. 38.
  • Non è richiesta la prova dell'avvenuta integrale restituzione al soggetto erogatore (es. INPS) per ottenere il rimborso delle ritenute: il rapporto tra sostituto e sostituito è sostanzialmente autonomo rispetto al rapporto fiscale con l'Amministrazione finanziaria.
  • Le modifiche normative successive (es. opzione per restituzione al netto introdotta dal decreto Rilancio 2020) non operano retroattivamente sui rapporti già definiti o sulle restituzioni già effettuate al lordo, salvo diverso accordo tra le parti.
  • È possibile che tanto il sostituto d'imposta quanto il percipiente agiscano per il rimborso delle imposte indebitamente versate; chi agisce deve tuttavia rispettare i termini decadenziali previsti dalla normativa (art. 38 e, in via residuale, art. 21 d.lgs. 546/1992).

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