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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6166/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sull'inclusione nel valore in dogana delle royalties dovute dalla licenziataria (Levi's Italy) alla licenziante (Levi's Switzerland) per l'importazione di capi contrassegnati dal marchio. L'Agenzia contestava che il corrispettivo del diritto di licenza dovesse essere aggiunto al valore di transazione ai sensi del CDU e del Regolamento di esecuzione (art. 136 R. Es. 2447/2015 e artt. 70-71 CDU). Commissioni tributarie avevano dato torto all'Ufficio ritenendo che non fosse provata né la condizione di vendita costituita dal pagamento delle royalties né un controllo penetrante della licenziante sulla produzione; l'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo errata interpretazione del contratto e del diritto (anche richiamando art. 1362 c.c. e le linee guida TAXUD), chiedendo la cassazione della sentenza e il rinvio per nuovo esame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane: ha ritenuto fondato il motivo relativo a violazione e falsa applicazione delle norme doganali e ermeneutiche; ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia e ha rinviato la causa alla stessa CTR in diversa composizione per un nuovo esame. La Corte ha escluso l'efficacia probatoria del presunto giudicato esterno invocato dalle controricorrenti e ha richiamato i criteri unionali e la giurisprudenza (TAXUD, CGUE e Cassazione) secondo cui le royalties possono essere incluse nel valore in dogana anche in assenza di un collegamento formale tra venditore e licenziante, quando risulti che il pagamento è una "condizione di vendita" o che il licenziante esercita un potere di orientamento sul produttore/operazione; ha quindi rimandato al giudice di merito l'accertamento fattuale, in particolare se il venditore fosse disposto a vendere senza il pagamento delle royalties.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione - CDU)

    Art. 70 e art. 71 (estratti): "1. La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione... Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato... e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate." / "Per determinare il valore in dogana... il prezzo effettivamente pagato o da pagare... è integrato da: c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore... è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare..."

    Il CDU stabilisce che il valore in dogana è, di norma, il valore di transazione e che le royalties devono essere aggiunte al prezzo se costituiscono una condizione della vendita; la nozione di "condizione di vendita" va valutata concretamente e può essere implicita.

  • Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447

    Art. 136 (estratto): "1. Alle merci importate sono connessi corrispettivi e diritti di licenza se, in particolare, i diritti trasferiti nell’ambito dell’accordo relativo alla licenza o ai corrispettivi sono incorporati nelle merci... 2. Se il metodo di calcolo... si basa sul prezzo delle merci importate, salvo prova contraria si presume che il pagamento... si riferisca alle merci oggetto della valutazione... 4. I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento; b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali; c) le merci non possono essere vendute all’acquirente... senza versamento dei corrispettivi..."

    Stabilisce criteri concreti per riconoscere quando le royalties siano connesse alle merci e quando costituiscano condizione di vendita; introduce presunzioni (es. se il calcolo è basato sul prezzo) e amplia il concetto di collegamento/controllo rispetto alla disciplina previgente.

  • Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447

    Art. 127 (estratto): "1. Ai fini del presente capo, due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: ... 3. Ai fini del paragrafo 1, lettere e), f) e g), si ritiene che una parte controlli l’altra quando la prima è in grado, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti alla seconda."

    La nozione di 'controllo' è ampia e comprende la capacità di imporre orientamenti di fatto o di diritto; non è richiesto un controllo totale sulle attività del soggetto controllato.

  • Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447

    Art. 129 (estratto): "1. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare... comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire come condizione della vendita delle merci importate dal compratore a una delle seguenti persone: a) il venditore; b) un terzo a beneficio del venditore; c) un terzo collegato al venditore; d) un terzo quando il pagamento a quest’ultimo è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore..."

    Ribadisce che i pagamenti a terzi possono essere rilevanti per il valore in dogana se costituiscono condizione della vendita o soddisfano obblighi del venditore.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992 e Regolamento (CEE) n. 2454/1993 (disciplina previgente)

    Art. 32 CDC e artt. 157, 159, 160 del Regolamento di esecuzione (citati nel testo come disciplina precedente)

    La disciplina previgente richiedeva condizioni più stringenti (tre requisiti cumulativi) per aggiungere le royalties al valore in dogana; la nuova disciplina è più larga e meno formale.

  • TAXUD/B4/2016 (linee guida)

    Documento interpretativo UE che indica come criterio fondamentale la verifica se il venditore sarebbe disposto a vendere senza pagamento di royalties; attribuisce valore agli elementi commerciali e agli accordi contrattuali anche se non espliciti.

  • TAXUD/800/2002 (Commento e allegati) e WCO Commentary (25.1, 2011)

    Forniscono elenchi esemplificativi di indicatori di controllo (es. scelta del produttore, controllo dei metodi di produzione, restrizioni di vendita, definizione del design/tecnologia) utili per valutare se il licenziante eserciti un potere di orientamento/controllo sulla filiera.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. causa C-173/15 GE Healthcare)

    Sancisce che la condizione di vendita si verifica quando il pagamento della royalty è tale da rendere il venditore non disposto a vendere in mancanza del pagamento; conferma rilevanza di un controllo di fatto/di diritto esercitato dal licenziante.

Massime di principio

  • Le royalties possono essere incluse nel valore in dogana se risultano connesse alle merci e costituiscono una "condizione di vendita"; la verifica è concreta e va valutata caso per caso.
  • Non è più necessario un collegamento formale tra venditore e licenziante: la disciplina UE attuale ammette l'inclusione delle royalties anche in assenza di legami contrattuali diretti, purché emergano elementi che ne dimostrino la rilevanza economica per la vendita.
  • Il concetto di 'controllo' va inteso ampiamente come potere di orientamento (di diritto o di fatto) del licenziante sulla produzione, sul design, sulla distribuzione o sulle condizioni commerciali; indicatori pratici (TAXUD/WCO) vanno considerati per verificarlo.
  • Il contratto di licenza (e, se del caso, il contratto di vendita) è fonte primaria d'indagine: clausole che prevedono obblighi di pagamento, risoluzione per mancato pagamento, limitazioni di distribuzione o poteri di approvazione tecnica sono elementi rilevanti per stabilire la condizione di vendita e il controllo.
  • L'onere probatorio spetta all'Amministrazione che contesta il valore dichiarato ma il giudice deve valutare concretamente la situazione contrattuale e commerciale; la Corte può cassare e rinviare se il giudice d'appello ha errato nella interpretazione normativa o contrattuale.
  • Decisioni precedenti su accordi simili non determinano automaticamente giudicato esterno circa l'interpretazione di norme giuridiche: la correttezza interpretativa delle nozioni giuridiche resta sindacabile in sede di legittimità.
  • Se il metodo di calcolo delle royalties è basato sul prezzo delle merci importate, opera una presunzione che il pagamento si riferisca a quelle merci (salvo prova contraria): utile per l'Amministrazione ai fini dell'inclusione.

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