Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6297/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva fissato la decorrenza degli interessi sull'importo spettante al socio escluso Paragliola dall'8 dicembre 2006 e confermato l'obbligo della società terza pignorata di liquidare la quota di spettanza. La ricorrente deduce tre motivi: (1) prescrizione del diritto del socio escluso a ottenere la liquidazione della quota (richiamando vari articoli del codice civile e di procedura civile), (2) errata individuazione della data alla quale va valutato il valore della quota del socio escluso (discrepanza tra data della pronuncia e data del passaggio in giudicato) e mancata specificità/allegazione in appello di elementi che dimostrino un valore inferiore alla data di impugnazione, (3) nullità o carenza di motivazione della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In merito alla prescrizione ha confermato che la decisione impugnata ha correttamente escluso la prescrizione del credito oggetto del pignoramento: il termine quinquennale non era maturato considerando che la prescrizione non decorreva nel periodo tra pignoramento e dichiarazione di quantità o accertamento giudiziale, e che atti come la notifica del pignoramento e l'introduzione del giudizio di accertamento costituiscono atti interruttivi. Quanto alla censura sulla data di valutazione della quota, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo per difetto di specificità e per difetto di interesse, poiché la ricorrente non aveva adeguatamente indicato e provato che il valore della quota sarebbe stato effettivamente inferiore se calcolato alla data del passaggio in giudicato. Sulla presunta carenza motivazionale la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata: l'adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è sufficiente se quest'ultimo ha preso in considerazione le osservazioni delle parti; le contestazioni attengono a questioni di fatto non sindacabili in Cassazione. Sono state condannate le spese di giudizio in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2949 c.c.

    Citato dal ricorrente in combinato disposto con altre norme in tema di prescrizione; la Corte non ha ritenuto che la sua applicazione giustificasse l'accoglimento del ricorso, confermando l'orientamento sul decorso e interruzione della prescrizione nel pignoramento presso terzi.

  • art. 2935 c.c.

    La Corte richiama che il termine di prescrizione non decorre nel periodo tra il pignoramento presso terzi e la dichiarazione di quantità positiva o l'accertamento giudiziale dell'obbligo del terzo, poiché il diritto non può essere fatto valere né dal creditore procedente né dal debitore esecutato.

  • artt. 2943, 2945 c.c.

    Richiamati per spiegare l'effetto interruttivo permanente dell'introduzione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (ai sensi del regime ratione temporis ante modifiche), con sospensione del decorso della prescrizione fino al passaggio in giudicato.

  • art. 549 c.p.c.

    Norma sul giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo; la Corte osserva che l'introduzione di tale giudizio costituisce atto interruttivo della prescrizione con effetti permanenti (secondo il regime applicabile ratione temporis).

  • art. 1284, comma 1, c.c.

    Richiamato per il tasso legale degli interessi: la Corte d'appello ha fissato la decorrenza degli interessi al periodo indicato (8 dicembre 2006) applicando tale riferimento normativo.

  • art. 2287 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di valutazione della partecipazione sociale; la Corte ha ritenuto che l'appellante non abbia adeguatamente specificato e provato la diversa valutazione richiesta.

  • art. 2289 c.c.

    Parte della richiamata disciplina codicistica sulla valutazione delle quote sociali; la Corte ha ritenuto insussistente il punto di doglianza per carenza probatoria e di specificità in appello.

  • art. 132, comma 2, n.4, c.p.c.

    Norma processuale citata in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della decisione impugnata adeguata e non omessa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.

    Fondamento per i motivi di cassazione: la Corte ricorda i limiti del sindacato in Cassazione (vizio di diritto e omesso esame) e esclude che le censure prospettate siano fondate, atteso che molte questioni sono di fatto o non specificamente dedotte.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per evidenziare l'obbligo di indicare il contenuto specifico degli atti difensivi del gravame: la ricorrente non ha richiamato o trascritto gli specifici atti di appello che avrebbero sostenuto la sua censura, con conseguente inammissibilità.

  • art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato in relazione agli effetti di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione sul contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione.

  • legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17

    Richiamata quale fonte che ha introdotto il richiamato comma del DPR 115/2002; la Corte applica le conseguenze amministrative per la ricorrente.

Massime di principio

  • Nel pignoramento presso terzi la notifica dell'atto di pignoramento interrompe la prescrizione con effetto istantaneo; inoltre la prescrizione non decorre nel periodo compreso tra il pignoramento e la dichiarazione di quantità positiva o l'accertamento giudiziale dell'obbligo del terzo.
  • Se la dichiarazione di quantità è negativa e il creditore promuove il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, l'introduzione di quel giudizio costituisce atto interruttivo della prescrizione con effetti permanenti fino al passaggio in giudicato (secondo il regime ratione temporis richiamato dalla giurisprudenza).
  • La prescrizione ricomincia a decorrere solo quando il diritto di credito può essere esercitato concretamente dall'assegnatario (ad es. dalla pronuncia o dal deposito dell'ordinanza di assegnazione).
  • In appello le censure devono essere specifiche e il ricorrente deve allegare elementi concreti che dimostrino l'interesse all'impugnazione (ad esempio che la diversa data di valutazione della quota avrebbe determinato un valore effettivamente inferiore); la mera enunciazione astratta non è sufficiente.
  • In Cassazione non è consentito il sindacato su valutazioni di fatto o sulla diversa valutazione delle prove; è invece sindacabile l'omessa o apparente motivazione. L'adesione del giudice alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è legittima se il consulente ha preso in considerazione e replicato alle osservazioni delle parti.
  • La mancata indicazione nei motivi di impugnazione del contenuto specifico degli atti difensivi utilizzati in gravame (art. 366 c.p.c.) può comportare l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.