Cassazione Civile, Ordinanza n. 02642/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La lite nasce da una domanda di equa riparazione ex L. 89/2001 per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare ancora pendente, promossa nell'interesse di una società di capitali. In sede monitoria era stato liquidato l'indennizzo solo alla persona fisica che agiva in proprio quale socia unica, escludendolo per la società; in opposizione la corte d'appello aveva revocato il decreto e riconosciuto l'indennizzo alla società, precisando che la socia unica non aveva diritto a indennizzo in proprio. Contro tale decisione la società e la persona fisica hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, mentre il Ministero ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con un motivo. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio che la persona fisica aveva agito per la società solo quale socia unica, non quale legale rappresentante, e che la qualità di socia o di erede del legale rappresentante non attribuisce legittimazione ad agire in proprio per l'equa riparazione derivante dalla durata di un procedimento fallimentare della società; il diritto ex art. 6 CEDU e art. 2 L. 89/2001 spetta infatti alle parti del processo presupposto e non a soggetti estranei, anche se danneggiati indirettamente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della persona fisica che aveva promosso il procedimento per la società in qualità di socia unica ed erede del legale rappresentante, affermando che non poteva agire in proprio per il pregiudizio derivante dalla durata della procedura fallimentare della società. Per tale ragione ha cassato senza rinvio il decreto impugnato ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., rilevando che il giudizio non poteva essere proseguito. Sono rimasti assorbiti sia i motivi del ricorso principale sia il ricorso incidentale del Ministero. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate; nel giudizio di opposizione non è stata pronunciata statuizione sulle spese per mancata costituzione del Ministero opposto.
Norme richiamate
art. 6, paragrafo 1, CEDU
Il diritto alla ragionevole durata del processo è riconosciuto alle parti del procedimento presupposto, cioè alle cause proprie, e non a soggetti estranei che abbiano solo subito un pregiudizio indiretto.
art. 2 L. 24 marzo 2001, n. 89
L'equa riparazione per violazione del termine ragionevole spetta al soggetto che sia parte del giudizio presupposto; non è sufficiente una lesione indiretta del patrimonio o della sfera personale di terzi.
Quando emerge il difetto di legittimazione che impedisce la prosecuzione del giudizio, la Corte può cassare senza rinvio il provvedimento impugnato.
Massime di principio
- L'equa riparazione per irragionevole durata del processo spetta solo alle parti del procedimento presupposto e non a soggetti che ne siano rimasti estranei, anche se abbiano subito un pregiudizio riflesso.
- La qualità di socio, anche unico, di una società di capitali non attribuisce di per sé legittimazione ad agire in proprio per l'indennizzo da durata eccessiva di un procedimento riguardante la società.
- Neppure la qualità di erede del legale rappresentante della società consente di far valere in proprio il diritto all'equa riparazione per la durata del processo della società.
- Il difetto originario di legittimazione attiva comporta la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, poiché il giudizio non avrebbe potuto proseguire.
- In sede di legittimità, il rilievo officioso del difetto di legittimazione può determinare l'assorbimento di tutte le censure formulate dalle parti.
Come è indicizzato
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