Cassazione Civile, Ordinanza n. 04766/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto intrattenuto da una lavoratrice con un ente pubblico di ricerca, formalmente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa per il periodo 16 febbraio 2004-31 dicembre 2007 e poi, secondo la deduzione della lavoratrice, seguito da assunzione a termine dal 3 marzo 2008. La lavoratrice ha chiesto l'accertamento della natura subordinata del rapporto nel periodo indicato, il riconoscimento del trattamento economico corrispondente alla qualifica di ricercatore di III livello con pagamento delle differenze retributive, la ricostruzione della posizione previdenziale, oltre alla stabilizzazione del rapporto e alla sua decorrenza da una certa data. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo la subordinazione nel periodo 2004-2007 e il diritto alle differenze retributive; la Corte d'appello, invece, ha accolto l'appello incidentale della controparte e rigettato integralmente le domande della lavoratrice. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi sulla subordinazione, sostenendo che la prestazione avesse contenuto professionale specifico e che avrebbero dovuto valorizzarsi assenza di rischio economico e inserimento nell'organizzazione del datore; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il mancato rilievo attribuito a una relazione della Corte dei conti; 3) ancora violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame per il mancato apprezzamento di prova sulla presenza quotidiana in ufficio e sull'orario osservato; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere la corte d'appello posto a suo carico le spese del primo grado, nonostante la P.A. si fosse difesa tramite dipendenti non avvocati. L'ente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale lamentando la violazione degli artt. 2033 c.c., 336 c.p.c. e 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto tardiva la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado e prima dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, dichiarato inammissibili il secondo e il terzo, e accolto il quarto motivo del ricorso principale. Ha rigettato il ricorso incidentale dell'ente. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla statuizione sulle spese del primo grado, e la causa è stata decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., dichiarando non dovute dalla lavoratrice le spese del primo grado. Sono rimaste ferme le altre statuizioni della Corte d'appello, cioè il rigetto delle domande originarie della lavoratrice e la sua condanna a restituire all'ente la somma di euro 18.721,99 oltre interessi legali dal marzo 2015. Le spese dell'intero processo sono state compensate. Non è stato posto l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale per il parziale accoglimento, né a carico dell'amministrazione pubblica ricorrente incidentale per il regime di prenotazione a debito.
Norme richiamate
La sua violazione è denunciabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non è invece censurabile la diversa valutazione del materiale probatorio prodotto dalle parti.
La doglianza sulla sua violazione non può investire il merito della valutazione delle prove, che resta attività riservata al giudice di merito.
Le spese del processo seguono la soccombenza, ma nel caso deciso non erano dovute per il primo grado in relazione alla specifica disciplina applicabile alle pubbliche amministrazioni difese da propri dipendenti non avvocati nei giudizi introdotti prima dell'entrata in vigore dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.
art. 152-bis disp. att. c.p.c.
Non si applica alle controversie introdotte prima di gennaio 2012; per i giudizi anteriori continuano ad applicarsi i principi giurisprudenziali previgenti sul rimborso limitato alle sole spese vive quando la P.A. è difesa da dipendenti privi di qualifica forense.
È richiamato per individuare il regime di difesa della pubblica amministrazione tramite propri dipendenti e il correlato tema delle spese di lite.
Ha introdotto l'art. 152-bis disp. att. c.p.c., applicabile solo alle controversie sorte successivamente alla sua entrata in vigore.
Individua la decorrenza temporale della disciplina richiamata, fissata a gennaio 2012.
È invocato nel ricorso incidentale in relazione alla ripetizione di quanto pagato in esecuzione della sentenza poi riformata.
La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado è trattata come conseguenza della modifica della decisione impugnata.
La domanda di restituzione non è considerata domanda nuova se proposta tempestivamente in appello, ma è preclusa se formulata tardivamente in comparsa conclusionale.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione parziale.
Le spese dell'intero processo sono state compensate in ragione dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento solo limitato del ricorso principale.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, l'elemento decisivo è il vincolo di soggezione personale al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore; indici come continuità, assenza di rischio, orario e inserimento nell'organizzazione hanno valore sussidiario e non decisivo.
- La presenza di un contenuto professionale specifico della prestazione non basta, di per sé, a escludere l'autonomia del rapporto o a imporne la subordinazione, se in fatto mancano i poteri datoriali tipici della subordinazione e il regolamento contrattuale è coerente con l'autonomia pattuita.
- In sede di legittimità non è censurabile la mera diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o travalica i limiti del potere officioso.
- La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza riformata è ammissibile in appello come conseguenza della modifica della decisione, ma deve essere proposta tempestivamente nell'atto di gravame se il pagamento è già avvenuto prima dell'appello, oppure nel corso del giudizio se l'esecuzione interviene successivamente.
- Nei giudizi introdotti prima dell'entrata in vigore dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c., la pubblica amministrazione difesa da propri dipendenti privi di qualifica di avvocato non può ottenere la liquidazione di compensi professionali, ma solo il rimborso delle spese vive debitamente documentate.
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