Cassazione Civile, Ordinanza n. 40131/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento relativo agli estimi catastali di un immobile sito in Roma. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto la domanda del contribuente; l'Ufficio aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile perché spedito tramite servizio di posta privata. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, la violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dell'immobile; con un secondo motivo, la violazione della disciplina sulla notificazione degli atti tramite operatore postale privato, sostenendo la legittimità dell'invio dell'appello tramite posta privata. La Corte ha verificato d'ufficio il tema del litisconsorzio, escludendone la ricorrenza per difetto di elementi risultanti dagli atti; ha poi applicato il principio delle Sezioni Unite sulla nullità, e non inesistenza, della notificazione di atti giudiziari a mezzo operatore privato nel periodo intermedio tra la direttiva 2008/6/CE e la legge n. 124 del 2017. Tuttavia ha anche accertato la tardività dell'appello, perché la data rilevante era quella di ricezione e non quella di spedizione, non risultando provata una tempestiva notificazione valida.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondato, e comunque inammissibile, il primo motivo sul litisconsorzio necessario perché la parte ricorrente non aveva indicato né provato l'esistenza di altri comproprietari e i relativi presupposti processuali dagli atti di merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la notificazione dell'atto di appello eseguita tramite posta privata non è inesistente ma nulla nel periodo considerato; nondimeno, ha rilevato che l'appello era comunque tardivo, poiché la verifica della tempestività doveva essere compiuta sulla base della data di ricezione dell'atto e non della spedizione, e tale tempestività non risultava provata. Conseguentemente è stata confermata la declaratoria di inammissibilità dell'appello resa dal giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
violazione dell'art. 102 c.p.c. ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Il difetto di contraddittorio per litisconsorzio necessario può essere rilevato anche d'ufficio e anche in cassazione, ma solo se i presupposti emergono dagli atti di merito; chi lo eccepisce deve indicare i litisconsorti necessari, provarne l'esistenza e indicare gli atti da cui ricavare i presupposti di fatto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte utilizza il vizio processuale come veicolo per esaminare le censure sulla nullità del procedimento e della notificazione.
art. 1, comma 2, lett. O), d.lgs. n. 58 del 2011
La disciplina richiamata dall'Agenzia è ritenuta riferibile agli atti amministrativi e non agli atti processuali come l'atto di appello.
È indicata come termine finale del periodo in cui la notificazione di atti giudiziari tramite operatore di posta privata va considerata nulla e non inesistente.
La tardività dell'appello comporta la sua inammissibilità nel processo tributario.
Direttiva n. 2008/6/CE
Nel quadro giuridico novellato da questa direttiva, la notificazione di atti giudiziari può essere svolta da operatori postali diversi, salvo una giustificazione oggettiva ostativa dello Stato; nel periodo intermedio la notificazione da parte di operatore privato è nulla, non inesistente.
Massime di principio
- La violazione del litisconsorzio necessario è deducibile anche in cassazione, ma solo se i relativi presupposti risultano dagli atti di merito; non basta allegare in modo generico l'esistenza di altri soggetti interessati, occorrendo indicarne nominativamente l'identità e i documenti processuali da cui desumere la necessità del contraddittorio integrato.
- La notificazione di un atto processuale eseguita da un operatore di posta privata, nel periodo intermedio tra la direttiva 2008/6/CE e la legge n. 124 del 2017, è nulla e non inesistente; pertanto non può essere trattata come radicalmente inesistente ai fini processuali.
- Nel valutare la tempestività di una impugnazione notificata a mezzo posta, quando l'operatore privato non ha poteri certificativi, il dato decisivo non è la data di spedizione ma quella di ricezione dell'atto, o comunque il momento in cui la notificazione si perfeziona per il destinatario.
- Nel processo tributario, l'appello tardivo è inammissibile a prescindere dal vizio denunciato sulla modalità di notifica, poiché la verifica della tempestività costituisce un controllo preliminare e autonomo.
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