Cassazione Penale, Sentenza n. 41597/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta (26/05/2021) che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado e confermato la condanna per omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale. La ricorrente deduce quattro motivi: (1) nullità per violazione degli artt. 521-522 c.p.p., sostenendo che la Corte avrebbe ritenuto responsabilità per una svolta a sinistra non contestata dal P.M.; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 40 c.p. per mancato esame del nesso causale, atteso che la condotta del motociclista (sorpasso a 128 km/h) avrebbe interrotto il nesso causale; (3) mancata assoluzione con riferimento all'art. 530 c.p.p. per dubbio espresso nei fatti ma comunque condanna; (4) applicabilità della "scriminante" (richiamata come art. 131-bis c.p.) ritenuta invece non presa in considerazione correttamente dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria. Il Collegio ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato: le censure costituivano ricostruzioni alternative dei fatti e una nuova valutazione probatoria non consentita in Cassazione; non è stata ravvisata violazione del diritto di difesa (la questione della mancata verifica dello specchietto era già contestata nel capo d'accusa e adeguatamente affrontata in motivazione); la Corte ha correttamente valutato la concorrenza causale ex art. 41 c.p. e ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. con motivazione sufficiente.
Norme richiamate
Richiamati dalla ricorrente per denunciare nullità; la Corte li ha ritenuti non violati perché l'imputata aveva la concreta possibilità di difendersi rispetto ai profili di addebito rimessi in discussione in appello
Invocato dalla difesa in relazione al nesso causale; la Corte ha ritenuto le doglianze inadeguate e ha richiamato la necessità di valutare la concorrenza causale complessiva, senza ritenere automaticamente interrotto il nesso per la condotta del motociclista
Richiamato dalla Corte come fondamento della nozione di concorso causale tra condotte colpose, utile a spiegare perché la condotta del motociclista non abbia necessariamente escluso la responsabilità dell'imputata
Invocato dalla difesa come possibile scriminante/attenuante; la Corte territoriale ne ha escluso l'applicabilità con motivazione ritenuta dalla Cassazione adeguata e congrua
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla richiesta di assoluzione per insufficienza di prove; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito non manifestasse i vizi tali da giustificare l'assoluzione
Richiamato dalla Corte per valutare l'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte non ha ravvisato tale assenza e ha quindi applicato la sanzione pecuniaria
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Citata in relazione al regime delle sanzioni per ricorsi infondati; utilizzata per giustificare l'imposizione della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- In materia di reati colposi la Cassazione non ammette ricostruzioni alternative dei fatti già esaminate in sede di merito: i motivi che chiedono una nuova valutazione probatoria sono in genere inammissibili o manifestamente infondati.
- La riformulazione in appello della qualificazione della condotta (es. da commissiva a omissiva) non viola il principio di corrispondenza tra accusa e sentenza se l'imputato ha avuto la concreta possibilità di difendersi su tutti i profili rilevanti.
- La condotta di un terzo (es. il sorpasso ad alta velocità del motociclista) può concorrere causalmente ma non necessariamente interrompe il nesso causale: per escludere la responsabilità occorre dimostrare un intervento novus actus interruttivo, chiaramente idoneo e determinante rispetto all'evento.
- Le invocazioni di scriminanti o attenuanti (es. art. 131-bis) devono essere esplicitate e motivate con precisione; deduzioni vaghe o generiche saranno respinte.
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie: utile valutare previamente la fondatezza giuridica e la specificità delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione.
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