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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33217/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'appello promossa dall'imputato per ottenere l'applicazione di sanzioni sostitutive ex art. 53 legge n. 689/1981 in luogo della pena detentiva; la Corte d'appello aveva ritenuto l'appello privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 cod.proc.pen. (lett. c) dopo la modifica dalla legge n. 103/2017) e aveva considerato negativamente i precedenti penali dell'imputato ai fini dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ritenendo che la Corte d'appello abbia applicato erroneamente la regola di forma dell'art. 581 cod.proc.pen. senza tenere conto della disciplina transitoria dell'art. 95 del d.lgs. n. 150/2022 ("riforma Cartabia"). In base a tale disciplina la richiesta di applicazione delle nuove sanzioni sostitutive poteva essere formulata non solo con l'atto di appello ma anche nel corso della discussione d'appello; pertanto la Corte territoriale non poteva dichiarare inammissibile l'appello per la sola mancanza di specifica enunciazione in origine. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 349 cod.pen.

    indica il reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado (citato come dato di fatto nella sentenza impugnata)

  • art. 53 legge n. 689/1981

    disciplina le sanzioni sostitutive; l'imputato aveva chiesto l'applicazione di una sanzione sostitutiva in luogo della pena detentiva

  • art. 133 cod.pen.

    fornisce i criteri di determinazione della pena e di valutazione degli elementi positivi e negativi della personalità del reo; la Corte d'appello aveva valutato negativamente i precedenti ai sensi di tale articolo

  • art. 581 cod.proc.pen. (lett. c)

    modificato dalla legge n. 103/2017

    impone, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica delle richieste di impugnazione con indicazione delle "ragioni di diritto e degli elementi di fatto"; la Corte d'appello aveva applicato rigidamente tale requisito per dichiarare inammissibile l'appello

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.

    richiamato in relazione ai requisiti formali dell'atto di impugnazione e alla valutazione della Corte territoriale circa la mancanza di specificità

  • d.lgs. n. 150/2022, art. 95 (riforma Cartabia)

    norma transitoria che consente l'applicazione delle nuove sanzioni sostitutive nei giudizi d'appello in corso alla data di entrata in vigore; secondo la Cassazione la disciplina transitoria permette che la richiesta sia formulata anche in sede di discussione d'appello e non necessariamente nell'atto di impugnazione

  • art. 20-bis cod. pen.

    riferimento alle nuove sanzioni sostitutive introdotte dalla riforma, ritenute applicabili nei giudizi d'appello in corso se richieste dall'imputato

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    stabilisce che il giudice non può applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta con l'atto d'appello; la Cassazione chiarisce che tale principio va coordinato con la disciplina transitoria che consente la richiesta anche in udienza

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    norma che disciplina i "motivi nuovi" di appello; la Corte ha ricordato che la richiesta delle sanzioni può essere proposta anche con i motivi nuovi, oltre che in discussione

Massime di principio

  • Dopo la riforma Cartabia (d.lgs. n.150/2022, art.95) la richiesta di applicazione delle nuove sanzioni sostitutive può essere formulata non solo nell'atto di appello ma anche nel corso della discussione d'appello; il giudice d'appello deve quindi valutare tali richieste anche se non presenti inizialmente nell'atto.
  • Il requisito di specificità previsto dall'art. 581 cod.proc.pen. (lett. c) resta vigente, ma la disciplina transitoria consente flessibilità temporale nella proposizione della richiesta di pene sostitutive, evitando che l'appello sia dichiarato inammissibile esclusivamente per la mancata indicazione preliminare quando la richiesta è comunque tempestivamente formulata in udienza.
  • Il giudice non può applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di richiesta dell'imputato salvo i casi tassativi previsti dalla legge; tuttavia la richiesta può essere resa anche in sede orale durante la discussione d'appello per i processi coperti dalla disciplina transitoria.
  • Nella valutazione dell'applicabilità di una sanzione sostitutiva il giudice d'appello deve considerare i criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ponderando precedenti penali e elementi positivi/negativi della personalità, ma non può esimersi dal consentire la valutazione se la richiesta è stata formulata nei termini consentiti dalla disciplina transitoria.
  • Se la Corte d'appello dichiara inammissibile un appello per ragioni formali omettendo di tener conto della disciplina transitoria o della possibilità di una richiesta in udienza, la sentenza può essere annullata dalla Cassazione con rinvio per nuovo giudizio.

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