Cassazione Civile, Ordinanza n. 03503/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
I promissari acquirenti avevano stipulato un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile; dopo la conclusione emerse una formalità pregiudizievole gravante sul bene, taciuta dai promittenti venditori, che avrebbe ostacolato l’ottenimento del mutuo bancario necessario per l’acquisto. I compratori agirono per il risarcimento dei danni, deducendo la reticenza dolosa dei venditori su un elemento rilevante del contratto. Il Tribunale rigettò la domanda; la Corte d’appello confermò il rigetto ritenendo che, pur potendo la reticenza fondare la responsabilità ex art. 1440 c.c., mancasse prova del reale valore di mercato dell’immobile e della quantificazione del minor vantaggio o maggior aggravio economico. In cassazione i ricorrenti denunciarono: 1) violazione dell’art. 1440 c.c., sostenendo che, se informati del pregiudizio, avrebbero concordato un prezzo inferiore, anche per il rischio di retrocessione del titolo e per le difficoltà nel reperire un nuovo mutuo; 2) violazione dell’art. 1440 c.c. per avere la Corte d’appello negato la CTU contabile assumendo irrilevanti valore di mercato del bene e disponibilità liquide iniziali, mentre il riferimento corretto sarebbe stato il prezzo pattuito e la loro capacità reddituale/finanziaria; 3) violazione dell’art. 92 c.p.c. in tema di spese, per mancata compensazione nonostante la reciproca soccombenza e la formulazione di domande avversarie tardive e l’accoglimento di un motivo di gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo errata la motivazione della Corte d’appello sia sull’an debeatur sia sul diniego della consulenza tecnica: in tema di dolus incidens, una volta provato il raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, opera la presunzione che le condizioni contrattuali sarebbero state più favorevoli al deceptus; inoltre, ai fini della quantificazione del danno, il parametro di partenza è il prezzo liberamente pattuito nel preliminare, non il valore di mercato del bene, e la CTU richiesta non era meramente esplorativa. Il terzo motivo, pur ritenuto fondato in astratto, è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione alle censure accolte e la causa rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, se provato, consente il risarcimento del danno commisurato al minor vantaggio o maggior aggravio economico subito; ai fini dell'an debeatur opera una presunzione iuris tantum che, senza la condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state più favorevoli per la parte ingannata.
Il motivo sulle spese è richiamato in relazione al principio della reciproca soccombenza e alla conseguente possibilità di compensazione; il relativo esame è stato però assorbito.
Massime di principio
- In caso di dolus incidens relativo a un elemento rilevante del contratto, la parte che allega il raggiro non deve provare, ai fini dell'an debeatur, anche l'esatto contenuto delle condizioni alternative che avrebbe accettato: basta la prova del comportamento sleale su un elemento non trascurabile, operando una presunzione di maggiore favore delle condizioni mancate.
- Quando il contratto sia valido ed efficace ma economicamente sconveniente per effetto di una condotta sleale nella fase genetica o di formazione, il danno risarcibile va commisurato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico causato dal comportamento scorretto.
- Ai fini della quantificazione del danno da raggiro contrattuale, il giudice deve prendere come riferimento il prezzo pattuito tra le parti e non può esigere, come condizione preliminare, la prova del valore di mercato del bene se tale dato non è decisivo rispetto al criterio di liquidazione del pregiudizio dedotto.
- Il diniego di una consulenza tecnica non può fondarsi su una motivazione apparente o perplessa se la CTU è richiesta per tradurre in termini economici un pregiudizio che, per sua natura, è difficilmente provabile in modo diretto; in tal caso, il giudice non può precludere alla parte l’assolvimento dell’onere probatorio con argomentazioni non coerenti.
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