Cassazione Penale, Ordinanza n. 35038/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
L’imputato ha impugnato la decisione della Corte d’appello di Torino, che aveva confermato la decisione di primo grado, deducendo un unico motivo: vizio di motivazione, asseritamente manifestamente illogica, in ordine alla sua responsabilità per ricettazione. La censura riproponeva le doglianze già sottoposte al giudice d’appello e mirava a ottenere una diversa lettura del merito. La motivazione di merito aveva desunto la consapevolezza della provenienza illecita della bicicletta dalla condotta dell’imputato al momento della perquisizione, dalle dichiarazioni sui beni trovati nel box — riconosciuti come propri solo successivamente — e dalla ricostruzione contraddittoria fornita dal cugino.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l’unico motivo, reiterativo di doglianze già esaminate in una doppia conforme di merito e diretto a introdurre una lettura alternativa dei fatti, non era consentito; lo ha inoltre ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte d’appello aveva risposto alle censure con motivazione immune dai denunciati vizi logici e giuridici, indicando gli elementi dai quali ricavare la consapevolezza della provenienza illecita della bicicletta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la condotta tenuta dall’imputato al momento della perquisizione e le dichiarazioni rese in ordine ai beni rinvenuti nel box, solo in seguito riconosciuti come propri, unitamente alla ricostruzione contradditoria fornita dal cugino, provassero la consapevolezza della provenienza illecita della bicicletta
La decisione valorizza la consapevolezza della provenienza illecita del bene, desunta congiuntamente dalla condotta dell’imputato, dalle sue dichiarazioni e dalla ricostruzione contraddittoria del cugino, quale elemento della ricettazione.
l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione perché manifestamente illogica in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione contestato, non è consentito in quanto meramente reiterativo in presenza di una doppia decisione conforme di merito al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede
Il ricorso non può essere utilizzato per riproporre censure già esaminate dai giudici di merito al fine di ottenere una diversa ricostruzione fattuale; la decisione richiama tale limite in presenza di una doppia conforme.
Massime di principio
- In presenza di una doppia conforme di merito, è inammissibile la censura motivazionale che si limiti a reiterare le doglianze già esaminate e miri a ottenere dalla Cassazione una lettura alternativa delle risultanze fattuali.
- La consapevolezza della provenienza delittuosa del bene, ai fini della ricettazione, può essere desunta dalla valutazione congiunta della condotta tenuta al momento della perquisizione, delle dichiarazioni rese sui beni rinvenuti e delle contraddizioni emerse nella ricostruzione fornita da un’altra persona.
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