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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11645/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per vizi di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità, per errata qualificazione giuridica dei fatti (sostenendo che si sarebbe trattato al più di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non di rapina), per mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nei confronti di Leonardo Di Riso e per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. Ha confermato che la Corte d'Appello, pur avendo dichiarato estinto per prescrizione il capo relativo al tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni (capo C), ha correttamente confermato le condanne per rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 cod. pen. nei confronti di D'Aniello e Di Riso, rideterminando le pene alla luce del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante per D'Aniello e senza riconoscere la prevalenza delle attenuanti per Di Riso. La Cassazione ha ritenuto congrua e logica la motivazione dei giudici di merito, ha escluso la censura fondata sul contrasto con l'ordinanza del riesame (in quanto le decisioni cautelari non vincolano il giudice di merito) e ha ritenuto infondate le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla sospensione condizionale della pena, osservando che la mancata richiesta espressa rendeva non necessaria una motivazione specifica in appello.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sul delitto di rapina: la Corte ha confermato che l'appropriazione del furgone, diverso dalla cosa oggetto del credito, integra il reato di rapina contestato e ha confermato le condanne basate su questa qualificazione.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Norme sulle circostanze e sulla determinazione della pena: la Corte d'Appello ha esercitato il potere discrezionale di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti nel rispetto del principio di proporzionalità; la Cassazione ha ritenuto la motivazione sufficientemente motivata e non manifestamente illogica.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato di legittimità in Cassazione: la Corte ha ricordato che il controllo di legittimità verifica la completezza della valutazione argomentativa dei giudici di merito e non consente alla Cassazione di riformulare una diversa valutazione di fatti o di credibilità delle prove.

  • norma sul reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (capo C)

    Il capo relativo al tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni è stato dichiarato estinto per prescrizione; inoltre la Corte ha ritenuto che i fatti siano invece qualificabili come rapina, non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, anche per la diversa cosa materiale coinvolta.

  • art. 163 cod. pen. (sospensione condizionale della pena)

    Principio sulla sospensione condizionale: la Corte ha ritenuto che, in assenza di una specifica richiesta difensiva, non fosse obbligata a motivare dettagliatamente sulla concessione della sospensione condizionale, potendosi desumere la valutazione dalle considerazioni di merito già espresse.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può sovrapporre una valutazione di merito a quella dei giudici di fatto; il suo controllo è limitato a verificare la correttezza e la completezza dell'itinerario argomentativo.
  • Le pronunce cautelari o di riesame non vincolano il giudice di merito nel giudizio principale: decisioni emesse in fasi differenti possono essere riconsiderate alla luce del diverso compendio probatorio.
  • Se gli imputati si impossessano di un bene materiale diverso da quello oggetto del credito, l'azione può integrare reati contro il patrimonio (es. rapina) e non l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la qualificazione giuridica dipende dall'oggetto materiale e dal modo dell'azione.
  • Il riconoscimento e la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti sono soggetti al potere discrezionale del giudice di merito e richiedono motivazione specifica; le censure alla Cassazione sono ammissibili solo se dimostrano illogicità manifesta nella motivazione.
  • La sospensione condizionale della pena, se non espressamente richiesta dalla difesa, non richiede necessariamente una motivazione autonoma in appello, purché la decisione di merito contenga elementi che permettono di comprendere la scelta operata.

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