Cassazione Penale, Sentenza n. 35630/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Caltagirone, in sede dibattimentale, aveva accolto un'eccezione difensiva e ordinato la restituzione degli atti al Pubblico Ministero ritenendo che il decreto penale di condanna fosse divenuto irrevocabile prima dell'avviso di conclusione delle indagini. Il Procuratore contestava l'ordinanza per abnormità, facendo presente che il decreto penale era stato invece revocato dal GIP per impossibilità di notificazione (irreperibilità) e che, per tale motivo, il PM aveva legittimamente esercitato l'azione penale mediante avviso di conclusione indagini e decreto di citazione diretta a giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Caltagirone. Ha motivato che il decreto penale era stato revocato validamente e, pertanto, l'ordinanza che lo dava per irrevocabile e disponeva la restituzione degli atti al PM era affetta da abnormità funzionale: essa determinava un'indebita regressione e la stasi del procedimento assumendo l'esistenza di un titolo ormai non più esistente. Gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Caltagirone per il prosieguo.
Norme richiamate
La revoca del decreto penale di condanna disposta ai sensi dell'art. 460 è inoppugnabile nel giudizio dibattimentale; può essere sindacata in Cassazione solo nei casi di abnormità (eccesso di potere). Quando la revoca si fonda sulla mancata notifica, anche se basata su errore, di norma non costituisce abnormità.
Indica il reato per il quale era stato originariamente emesso il decreto penale di condanna che riguarda la fattispecie sostanziale contestata a Maugeri.
art. 111 Cost.
Il principio della ragionevole durata del processo è richiamato per valutare l'abnormità funzionale di un provvedimento che provoca indebito rallentamento o regressione del procedimento.
Massime di principio
- La revoca del decreto penale di condanna ex art. 460 c.p.p. è atto inoppugnabile nel successivo giudizio dibattimentale: i vizi relativi alla revoca non possono essere fatti valere in quella sede, salvo che la decisione adottata dal giudice sia abnorme.
- Una revoca motivata da mancata notifica (anche se fondata su un errore materiale) non è di per sé abnorme: il giudice valuta le modalità della notificazione nell'esercizio di un potere attribuitogli dall'ordinamento.
- Se, in dibattimento dopo la revoca, il Pubblico Ministero esercita l'azione con avviso di conclusione indagini e citazione diretta, tali atti sono legittimi e non possono essere vanificati con eccezioni generiche sulla precedente vicenda del decreto penale.
- Un provvedimento del giudice di merito che assume l'esistenza di un titolo ormai revocato e irrimediabilmente determina la stasi o la regressione del procedimento può essere qualificato come abnormità funzionale e cassato.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe formalizzare con precisione l'eccezione (specificando il vizio contestato e allegando prove, es. certificato di residenza) e considerare i limiti dell'impugnabilità della revoca; il PM deve verificare lo stato formale del decreto (se revocato) prima di considerare eventuali richieste di restituzione degli atti.
Testo integrale
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