Cassazione Penale, Sentenza n. 31215/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. I motivi contestano: 1) la qualificazione della sostanza al capo n.5 (cocaina vs hashish) e la mancata riqualificazione, in dubbio, ai sensi dell'art.73, comma 4, d.P.R. 309/1990; 2) il difetto di motivazione e il travisamento probatorio rispetto alla sua presunta partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico (art.74 d.P.R. 309/1990), evidenziando assenza di strumenti tecnologici, ruolo di autista e condotte episodiche; 3) la carenza motivazionale sulle esigenze cautelari (mancata motivazione delle esigenze e impossibilità di integrare una motivazione inesistente); 4) in subordine, la mancata o insufficiente motivazione del rischio di recidiva, tenuto conto dell'incensuratezza, del breve arco temporale delle condotte e del ruolo subalterno dell'indagato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato a verificare l'adeguatezza, la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito, non a sostituirsi nella valutazione delle prove. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale per il riesame adeguata e logica sia in ordine alla gravità indiziaria (anche riguardo alla qualificazione dei fatti e alla prova della partecipazione all'associazione) sia quanto alle esigenze cautelari (reiterazione, gravità, capacità dell'indagato, tra cui la disattivazione di microspie). Per tale motivo il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.; disposti adempimenti ai sensi dell'art.94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso al Tribunale per il riesame avverso le misure cautelari; citata quale presidio procedurale utilizzato dal Tribunale per riesame.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Disposizione richiamata nella censura sulla motivazione delle misure cautelari; riguarda i requisiti e le modalità della motivazione dei provvedimenti cautelari.
Norma relativa ai termini e contenuti dell'ordinanza e della sentenza; richiamata nelle censure sulla motivazione e sulla qualificazione dei fatti.
Norma sulla motivazione del provvedimento cautelare; utilizzata nel motivo relativo all'insufficiente motivazione delle esigenze cautelari.
Disposizione sulla decisione del giudice in ordine all'applicazione delle misure; richiamata in relazione al vizio motivazionale sulle esigenze cautelari.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che punisce detenzione e traffico di sostanze stupefacenti; il comma 4 è richiamato per la possibile riqualificazione quando la tipologia della droga non è adeguatamente individuata.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la contestazione verte sulla sussistenza degli elementi di partecipazione associativa dell'indagato.
art. 309, comma 9 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali citate in relazione alla valutazione e agli strumenti del riesame; attiene a specifiche disposizioni procedurali sul riesame.
Norma che dispone l'obbligo di pagamento delle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata con condanna alle spese.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione sugli adempimenti della cancelleria in materia di notifica ed esecuzione relativi alle comunicazioni delle misure; richiamata per gli adempimenti a carico della cancelleria.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali la Corte di cassazione verifica solo l'adeguatezza e la logicità della motivazione del giudice di merito, non può riformulare i fatti né operare una diversa valutazione delle prove già esaminate.
- Le censure che propongono una lettura alternativa degli elementi di prova sono inammissibili in Cassazione se si risolvono nel mero contrasto con la valutazione del giudice di merito; occorre invece dimostrare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- Se la difesa chiede la riqualificazione del fatto per incertezza sulla tipologia della sostanza (art.73, comma 4 d.P.R. 309/1990), deve mostrare in modo specifico e argomentato l'ambiguità probatoria e l'assenza di base per la qualificazione operata dal giudice, non limitarsi a deduzioni esplorative.
- Per giustificare la custodia in carcere il giudice deve motivare in modo concreto sulle esigenze cautelari: gravità del quadro indiziario, reiterazione, pericolosità per l'ordine pubblico o inquinamento probatorio; motivazioni di questo tipo, se logiche e congrue, sono difficilmente sindacabili in Cassazione.
- Esiste una presunzione, seppur relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura applicata che impone alla difesa di fornire elementi specifici e non generici per confutare la decisione del giudice di merito.
- Elementi tecnici o investigativi concreti (es. uso di telefoni criptati, capacità di disattivare microspie, rilevanti ritiri di sostanza) rafforzano la gravità indiziaria; la loro contestazione richiede un'analisi puntuale e non generiche obiezioni sul ruolo dell'indagato (es. 'solo autista').
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