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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7275/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna per detenzione e porto illegale di arma da fuoco e tentato omicidio (con aggravanti di premeditazione e metodo mafioso). I motivi contestavano: 1) l'utilizzo di impianti esterni per la videoregistrazione del colloquio in carcere (presunta inutilizzabilità delle intercettazioni); 2) l'acquisizione e la registrazione delle dichiarazioni della persona offesa in ospedale (presunte pressioni, tecniche illecite e registrazione occulta); 3) la valutazione delle contraddizioni e della ritrattazione della persona offesa (uso delle dichiarazioni investigative anziché quelle rese in incidente probatorio); 4) l'asserito mancato assorbimento del reato di detenzione in quello di porto; 5) l'infondatezza della premeditazione; 6) l'erronea qualificazione del metodo/agevolazione mafiosa; 7) la mancata concessione delle attenuanti generiche e la eccessività della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato (e taluni motivi inammissibili). In sintesi: è stata ritenuta legittima la scelta di impiegare apparecchiature esterne in carcere con motivazione adeguata (necessità di coordinamento operativo e qualità della registrazione); sono state dichiarate legittime e utilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona offesa in ospedale, non sussistendo elementi probatori di coercizione o manipolazione e risultando inoltre confermate successivamente; la contraddittorietà e la ritrattazione in incidente probatorio sono state valutate e ricondotte al contesto camorristico, non escludendo valore probatorio alle dichiarazioni immediate; il mancato assorbimento tra detenzione e porto è stato motivato in assenza di prova della contemporaneità/identità temporale delle condotte; la premeditazione è stata ritenuta provata alla luce delle modalità dell'agguato, delle circostanze e delle conversazioni ricostruite; la qualificazione dell'aggravante "metodo mafioso" è stata confermata sulla base del contesto locale, delle modalità dell'agguato e dei collegamenti familiari e di contesto; il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena sono ritenuti congrui e motivati. Di conseguenza la condanna e la decisione di merito sono confermate.

Norme richiamate

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Regole sulle intercettazioni: la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione per l'uso di impianti esterni quando necessario per coordinamento operativo e qualità delle registrazioni.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina probatoria delle intercettazioni; la Corte ha valutato la regolarità e la motivazione del decreto autorizzativo.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Disciplina delle dichiarazioni della parte offesa: applicata per valutare ammissibilità e valore probatorio delle dichiarazioni rese in sede di indagine e in ospedale.

  • art. 351 cod. proc. pen.

    Norme relative alle attività della polizia giudiziaria: il ricorso doveva documentare specificamente eventuali violazioni, onere non assolto.

  • art. 362 cod. proc. pen.

    Regole sull'acquisizione delle dichiarazioni e verbalizzazione: Corte ha ritenuto inesistente il vizio denunciato in assenza di prove concrete fornite dal ricorrente.

  • art. 188 cod. proc. pen.

    Divieto di metodi o tecniche idonee a influire sulla libertà di autodeterminazione: la Corte ha escluso l'esistenza di coercizioni o tecniche illegittime nell'audizione in ospedale.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Criteri di valutazione della prova e dei fatti: utilizzata per spiegare la prevalenza probatoria delle dichiarazioni iniziali della vittima e per la valutazione degli indizi di premeditazione e metodo mafioso.

  • art. 392 e ss. cod. proc. pen.

    Norme sull'incidente probatorio: la Corte ha valutato la ritrattazione resa in contraddittorio e le sue incongruenze rispetto alle dichiarazioni rese nel immediato.

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Regole sulla valutazione delle dichiarazioni; richiamato per la ponderazione della credibilità delle fonti.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Motivazione della sentenza e definizione della pena: utilizzato per valutare correttezza motivazionale e decisione sulla pena e sulle cause di estinzione/assorbimento.

  • legge n. 497 del 1974, art. 10

    Normativa in materia di armi (porto/detenzione): richiamata nella discussione sull'assorbimento fra detenzione e porto.

  • legge n. 497 del 1974, art. 12

    Ulteriori disposizioni sulle armi: citata nella stessa cornice probatoria relativa a porto e detenzione.

  • art. 577 cod. pen.

    Aggravanti connesse ai delitti contro la persona: alcune aggravanti sono state discusse e una specifica aggravante di cui al primo comma n.4 è stata esclusa in primo grado.

  • art. 61 n. 1 cod. pen.

    Aumento di pena per circostanze aggravanti: valutata nella determinazione complessiva della pena.

  • art. 416-bis comma 1-bis cod. pen.

    Aggravante "metodo mafioso": la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base del contesto, delle modalità dell'agguato e della consapevolezza soggettiva.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanza attenuante per provocazione: la Corte ha ritenuto che gli elementi non giustificassero l'applicazione dell'attenuante invocata.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per le circostanze attenuanti/quantificazione della pena: richiamato nella motivazione del diniego delle attenuanti generiche e nella determinazione della pena.

  • art. 64 comma 3 cod. proc. pen.

    Avvisi al dichiarante in caso di posizione di indagato: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia documentato adeguatamente la sussistenza di tale posizione al momento dell'audizione.

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione: ha imposto l'onere di indicare e allegare specifici atti/documenti, onere non assolto dal ricorrente su alcuni profili.

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Regole probatorie generali: citato in relazione all'onere di prova delle circostanze aggravanti (premeditazione).

Massime di principio

  • La Cassazione controlla sia la regolarità formale delle intercettazioni sia la congruità della motivazione che giustifica l'uso di impianti esterni: per contestare efficacemente l'uso di apparecchiature esterne occorre dimostrare l'assenza della necessità operativa o l'insufficiente motivazione del decreto autorizzativo.
  • Le dichiarazioni rese spontaneamente dalla persona offesa immediatamente dopo il fatto conservano valore probatorio anche se successivamente ritrattate in incidente probatorio, purché la ritrattazione appaia inattendibile o spiegabile con pressioni ambientali; il giudice di merito deve però motivare in modo chiaro la scelta probatoria.
  • Per dedurre l'inutilizzabilità di prove per vizi nella acquisizione, in Cassazione grava un rigoroso onere di autosufficienza: il ricorrente deve indicare e, quando necessario, allegare i documenti e gli atti ritenuti viziati, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • La premeditazione può essere provata anche con prova logica e indizi (agguato, ripartizione dei ruoli, conoscenza degli spostamenti), non è necessario dimostrare l'esatto momento dell'ideazione se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" richiede non solo modalità intimidatorie ma anche un giudizio sulla finalità e sul contesto; la mera parentela non è di per sé sufficiente, ma può concorrere insieme ad altri elementi a dimostrare la consapevolezza dell'agente.
  • Quanto al rapporto tra detenzione e porto di arma, l'assorbimento per continenza presuppone la prova della contemporaneità/natura identica dei due momenti: in mancanza di specifica allegazione probatoria, il giudice non è obbligato a presupporre la coincidenza.
  • La valutazione delle attenuanti generiche e della congruità della pena è rimessa al giudice di merito; la Corte di legittimità verifica la sussistenza di motivazione logica e il rispetto dei criteri dell'art. 133 c.p., non sostituendosi autonomamente nella scelta del corretto bilanciamento.

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