Cassazione Penale, Sentenza n. 20056/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di conferma, in sede di prevenzione, della misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata a Salvatore Virzì e della confisca dei beni in sequestro (due autovetture, un conto corrente, un conto deposito e un terreno ad uso seminativo formalmente intestato ai genitori). I ricorrenti contestano: mancanza di spiegazione di come la pericolosità sociale di Salvatore abbia inciso sull'acquisto del terreno intestato ai genitori; assenza di dati economici sul presunto giro d'affari derivante dallo spaccio e omessa quantificazione del profitto reinvestito; valutazione errata della proporzionalità dei redditi familiari e della rilevanza del mutuo; non adeguata considerazione delle perizie tecniche (CTU e perizia di parte).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi (inammissibilità/rigetto), confermando il decreto della Corte d'Appello. Ha ritenuto fondata la valutazione di pericolosità sociale di Salvatore Virzì e legittima la confisca di prevenzione anche in relazione al terreno formalmente intestato ai genitori, sulla base della presunzione di disponibilità indiretta in presenza di vincoli famigliari e trasferimenti di denaro prossimi all'acquisto. La Corte ha inoltre affermato che, nelle misure di prevenzione, la confisca fondata sul parametro della sproporzione non richiede l'accertamento puntuale dell'entità del profitto illecito e ha condiviso il rigetto delle argomentazioni tecniche e del diverso calcolo dei redditi prospettato dalla consulenza di parte.
Norme richiamate
art. 4, co. 1, lett. b) del Codice antimafia
Inquadramento soggettivo del proposto nella categoria che consente l'applicazione delle misure di prevenzione per reati produttivi di reddito; base per valutare la pericolosità sociale di Salvatore Virzì.
d.P.R. 309/1990, artt. 73 e 74
artt. 73 e 74 del d.P.R.309/90
Individuazione dei precedenti per reati di stupefacenti a carico del ricorrente come elemento fattuale della pericolosità sociale.
art. 416 bis, comma 1, c.p.
Aggravante/elemento qualificante relativo all'associazione di tipo mafioso, utile a descrivere il protagonismo e il ruolo decisionale del ricorrente nella consorteria.
Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2019
Corte cost. sent. n.24 del 2019
Riferimento interpretativo sul significato del parametro della sproporzione: la sproporzione costituisce una semplificazione probatoria che legittima una presunzione relativa sull'origine illecita dei beni se sussiste la pregressa attività criminosa e non è giustificata la provenienza lecita.
Cass. Sez. I, n. 15617/2020
Giurisprudenza di legittimità citata a sostegno del principio che la confisca di prevenzione non è strettamente pertinenziale e può fondarsi sul criterio della sproporzione unitamente alla reiterazione di attività illecite.
Massime di principio
- La confisca di prevenzione può colpire beni formalmente intestati a terzi (es. genitori) se è dimostrata la disponibilità indiretta attraverso trasferimenti e vincoli familiari, specie se ravvisabile correlazione temporale tra acquisizione e condotte illecite.
- Non è necessario accertare in sede di merito la precisa entità del profitto illecito per applicare la confisca di prevenzione: basta il parametro della sproporzione tra redditi leciti e valore degli investimenti, unitamente alla prova di ripetute attività illecite del soggetto.
- Le risultanze bancarie, i trasferimenti di denaro prossimi all'acquisto e conversazioni intercettate possono fondare la presunzione di impiego di proventi illeciti anche se il bene risulta intestato a familiari.
- In sede di cassazione avverso misure di prevenzione la censura sul vizio di motivazione è ammissibile solo se sussiste assenza o mera apparenza della motivazione su punto decisivo; non è luogo per una nuova valutazione di merito o per riproporre generiche contestazioni probatorie.
- La rideterminazione del reddito dichiarato da terzi (es. genitori) deve tenere conto dei costi di produzione e della tassazione: conteggi forfettari non convincenti possono essere disattesi dal giudice di merito.
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