Cassazione Penale, Sentenza n. 13301/2022 del 07/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ritenendo il reato estinto per prescrizione; decisione resa il 16/03/2022 e depositata in cancelleria nel 2022. Non è stato disposto alcun rinvio perché l'estinzione per prescrizione impedisce la valutazione del merito.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso proposto da Daniele Bosia avverso la sentenza dell'11/12/2020 della Corte d'Appello di Firenze. La Cassazione ha ritenuto che il ricorso non apparisse manifestamente infondato e che, in data 12/04/2021, fosse maturato il termine di prescrizione del reato contestato (furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 61, n. 11, c.p.). Non essendovi cause ostative richiamabili dall'art. 129, comma 2, c.p.p., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
La norma definisce il reato di furto; la Corte ha ritenuto sussistente il reato nella forma aggravata richiamata
Codice penale - art. 61, n. 11
Richiamato come circostanza aggravante applicata al furto contestato
Codice di procedura penale - art. 129, comma 2
La Corte ha valutato l'assenza di cause che sospendessero o interrompessero la prescrizione ai sensi di questa disposizione, giungendo alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e all'annullamento senza rinvio
Massime di principio
- Se, al momento del giudizio di legittimità, è maturata la prescrizione del reato e non sussistono cause ostative previste dall'art. 129 c.p.p., la Corte può annullare la sentenza senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione
- La presenza di un ricorso non manifestamente infondato consente alla Corte di esaminare questioni come la maturazione della prescrizione; non è necessario che il ricorrente vinca sul merito per ottenere la declaratoria di estinzione
- In situazioni simili occorre verificare con attenzione il calcolo dei termini di prescrizione e l'eventuale sussistenza di cause sospensive o estintive (es. intercorrenti atti interruttivi, sospensioni processuali) richiamabili dall'art. 129 c.p.p.
- L'annullamento senza rinvio è la conseguenza procedurale tipica quando il reato è estinto per prescrizione: non si ritorna al giudice di merito perché non è possibile reintegrare il procedimento sul merito di un reato ormai estinto
- In sede di impugnazione conviene sollevare e documentare chiaramente eventuali profili relativi alla prescrizione affinché la Corte possa pronunciare tempestivamente la declaratoria di estinzione, qualora fondata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13174/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13175/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13177/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13178/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13179/2022 del 07/04/2022
- Sentenza penale · 7 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13180/2022 del 07/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →