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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13301/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ritenendo il reato estinto per prescrizione; decisione resa il 16/03/2022 e depositata in cancelleria nel 2022. Non è stato disposto alcun rinvio perché l'estinzione per prescrizione impedisce la valutazione del merito.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso proposto da Daniele Bosia avverso la sentenza dell'11/12/2020 della Corte d'Appello di Firenze. La Cassazione ha ritenuto che il ricorso non apparisse manifestamente infondato e che, in data 12/04/2021, fosse maturato il termine di prescrizione del reato contestato (furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 61, n. 11, c.p.). Non essendovi cause ostative richiamabili dall'art. 129, comma 2, c.p.p., la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 624

    La norma definisce il reato di furto; la Corte ha ritenuto sussistente il reato nella forma aggravata richiamata

  • Codice penale - art. 61, n. 11

    Richiamato come circostanza aggravante applicata al furto contestato

  • Codice di procedura penale - art. 129, comma 2

    La Corte ha valutato l'assenza di cause che sospendessero o interrompessero la prescrizione ai sensi di questa disposizione, giungendo alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e all'annullamento senza rinvio

Massime di principio

  • Se, al momento del giudizio di legittimità, è maturata la prescrizione del reato e non sussistono cause ostative previste dall'art. 129 c.p.p., la Corte può annullare la sentenza senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione
  • La presenza di un ricorso non manifestamente infondato consente alla Corte di esaminare questioni come la maturazione della prescrizione; non è necessario che il ricorrente vinca sul merito per ottenere la declaratoria di estinzione
  • In situazioni simili occorre verificare con attenzione il calcolo dei termini di prescrizione e l'eventuale sussistenza di cause sospensive o estintive (es. intercorrenti atti interruttivi, sospensioni processuali) richiamabili dall'art. 129 c.p.p.
  • L'annullamento senza rinvio è la conseguenza procedurale tipica quando il reato è estinto per prescrizione: non si ritorna al giudice di merito perché non è possibile reintegrare il procedimento sul merito di un reato ormai estinto
  • In sede di impugnazione conviene sollevare e documentare chiaramente eventuali profili relativi alla prescrizione affinché la Corte possa pronunciare tempestivamente la declaratoria di estinzione, qualora fondata

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