Cassazione Civile, Ordinanza n. 24383/2025 del 02/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale in una controversia concernente l'ICI. Nel corso del giudizio di legittimità ha dedotto e documentato di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione, indicando di avere anche versato le rate scadute, e ha chiesto quindi che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992. L'ente resistente non ha contestato tale deduzione.
La decisione
La Corte ha preso atto della perfezionata definizione agevolata e, non essendo stata opposta alcuna contestazione dalla parte resistente, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che tale previsione opera solo nelle ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non anche quando il processo si estingue per cessata materia del contendere. Le spese sono rimaste a carico di chi le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la lite si è definita per effetto della sopravvenuta estinzione dell'interesse alla decisione, come nel caso di perfezionata definizione agevolata dei carichi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'ulteriore importo pari al contributo unificato non si applica alle pronunce di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo dovuto in caso di definizione sfavorevole dell'impugnazione, ma non nelle ipotesi di estinzione del processo.
Massime di principio
- La perfezionata adesione a una definizione agevolata dei carichi può determinare la cessazione della materia del contendere nel giudizio tributario, ove la controparte non contesti i presupposti allegati e documentati.
- L'ulteriore importo previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione non è dovuto quando la Corte pronuncia l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, poiché la norma ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva.
- Ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere è निर्णisivo che la sopravvenienza estintiva dell'interesse alla decisione risulti provata in giudizio.
Come è indicizzato
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