Cassazione Civile, Ordinanza n. 13550/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una creditrice di una società debitrice conveniva in giudizio la debitrice e una società terza acquirente per ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, di un contratto preliminare di compravendita e del successivo atto definitivo aventi a oggetto numerose unità immobiliari, deducendo che tali atti avrebbero pregiudicato la garanzia patrimoniale del credito. Il Tribunale accoglieva l'azione revocatoria. La società acquirente proponeva appello, ma la Corte d'appello lo dichiarava inammissibile per asserita confusione e disorganicità dei motivi e, comunque, ne confermava il rigetto nel merito. In cassazione la società acquirente deduceva: violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. per l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello; errata interpretazione della clausola compromissoria e difetto di giurisdizione del giudice ordinario; violazione delle regole su prova, non contestazione e valutazione delle prove; erronea applicazione dell'art. 2901 c.c. in punto di revocabilità del preliminare e di momento rilevante per la scientia damni; nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta contro la litisconsorte debitrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'appello fosse stato dichiarato inammissibile in modo erroneo: i motivi di gravame erano sufficientemente specifici, indicavano i capi della sentenza impugnata e contenevano una parte argomentativa idonea a confutare la decisione di primo grado, secondo i criteri dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalle Sezioni Unite. Poiché la declaratoria di inammissibilità era illegittima, le ulteriori considerazioni di merito svolte dalla Corte d'appello sono state ritenute assorbite/tamquam non esset. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'appello è inammissibile solo se non consente la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze; non occorre una forma sacramentale né un progetto alternativo di decisione.
Richiamato nel contesto della richiesta di inammissibilità dell'appello, ma la Corte di cassazione si concentra sull'erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c. e non convalida la declaratoria di inammissibilità.
Nel ricorso per cassazione, la deduzione dell'error in procedendo presuppone comunque il rispetto del principio di specificità e l'indicazione degli atti rilevanti.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione all'azione revocatoria; la Corte non decide sul merito della revocatoria, perché assorbe i motivi successivi dopo l'accoglimento del primo.
Citato come parametro della garanzia patrimoniale del creditore, nel contesto della revocatoria.
artt. 112, 115, 116 e 277 c.p.c.
Invocati dalla ricorrente per censurare la mancata considerazione delle difese e delle prove; non esaminati nel merito per assorbimento.
Richiamato nel sesto motivo in relazione alla pretesa omessa motivazione sulla domanda riconvenzionale; motivo assorbito.
Richiamato nel sesto motivo; motivo assorbito.
Richiamato nel secondo motivo in tema di clausola compromissoria e arbitrato; motivo assorbito.
Richiamato nel secondo motivo in tema di giurisdizione/competenza arbitrale; motivo assorbito.
Richiamati nel secondo motivo; il ricorso sosteneva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ma la Corte non esamina il merito del motivo.
Richiamato nel secondo motivo quale criterio di interpretazione della clausola compromissoria; motivo assorbito.
Richiamato nel quarto motivo in tema di presunzioni; motivo assorbito.
Richiamato nel quarto motivo in tema di presunzioni; motivo assorbito.
Norma processuale richiamata nei motivi di ricorso per incanalare le censure; la Corte accoglie la doglianza di violazione dell'art. 342 c.p.c. dedotta come error in procedendo.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., è sufficiente che l'atto contenga una chiara individuazione delle questioni e dei capi della sentenza contestati, insieme a una parte argomentativa che confuti le ragioni della decisione di primo grado; non è richiesta una forma sacramentale né la redazione di una sentenza alternativa.
- La valutazione della specificità dell'appello deve distinguere tra inammissibilità dell'impugnazione e possibile infondatezza dei singoli motivi: una eventuale debolezza argomentativa non giustifica automaticamente la declaratoria di inammissibilità se il gravame consente comunque di comprendere le censure mosse.
- Quando il giudice d'appello dichiara inammissibile il gravame per difetto di specificità, ogni ulteriore esame di merito svolto in sentenza è meramente ad abundantiam e va considerato privo di efficacia decisoria, perché il giudice si è già spogliato della potestas iudicandi sul merito.
- Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo, il giudice di legittimità può accedere direttamente agli atti del processo, purché il ricorrente rispetti gli oneri di specificità e di indicazione degli atti rilevanti.
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