Sentenza del 20/11/2015 n. 23756 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva annullato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, riguardante IVA e IRAP. Contestava la mancata considerazione degli elementi indiziari raccolti dalla Guardia di finanza circa l'inesistenza delle prestazioni fatturate dalla Società C., ritenuta una possibile "cartiera", nonché l'eccessivo rilievo attribuito dalla CTR alla presenza di fatture formalmente regolari e di pagamenti effettuati mediante assegni. Secondo l'Amministrazione, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente avrebbe dovuto dimostrare l'effettività delle prestazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, relativi all'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha rilevato che la CTR non aveva adeguatamente valutato gli elementi indiziari riguardanti la possibile natura di "cartiera" della società fatturante, la genericità delle fatture per "segnalazione di clientela", la notevole divergenza tra gli oggetti sociali delle due società e l'insufficienza dei soli pagamenti bancari a provare l'effettività delle operazioni. Ha inoltre ritenuto non adeguatamente esaminato il decreto penale di archiviazione prodotto dalla contribuente. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Disciplina l'onere della prova. In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve fornire elementi, anche presuntivi, idonei a contestare l'effettività dell'operazione; solo dopo tale dimostrazione spetta al contribuente fornire la prova contraria.
Artt. 19 e 54 del D.P.R. n. 633/1972 (IVA)
La detrazione dell'IVA presuppone l'effettività delle operazioni fatturate. La mera esistenza della fattura e la regolarità formale della contabilità non sono sufficienti quando l'Amministrazione abbia fornito elementi presuntivi dell'inesistenza dell'operazione.
Art. 21 del D.P.R. n. 633/1972
La fattura, se rispetta i requisiti formali e sostanziali prescritti, è normalmente idonea a documentare un costo; tuttavia, tale efficacia può essere superata da elementi probatori che dimostrino che l'operazione non è stata realmente effettuata.
Art. 226 della Direttiva 2006/112/CE
Individua i requisiti essenziali della fattura, tra cui l'indicazione dell'oggetto dell'operazione e del corrispettivo. Il rispetto di tali requisiti non prova però, da solo, l'effettiva esecuzione della prestazione.
Rilevante per il ricorso alle presunzioni semplici: gli elementi indiziari devono essere gravi, precisi e concordanti. Una pluralità di circostanze coerenti, come la natura di cartiera del fornitore, la genericità delle fatture e l'incongruenza tra le attività economiche, può spostare sul contribuente l'onere della prova contraria.
Massime di principio
- In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve prima fornire elementi presuntivi concreti e specifici che mettano in dubbio l'effettività delle operazioni; non è sufficiente qualificare il fornitore come "cartiera" senza illustrare i riscontri della contestazione.
- Una volta forniti indizi gravi, precisi e concordanti, l'onere passa al contribuente, che deve dimostrare concretamente che la prestazione è stata eseguita, non limitandosi a produrre fatture, registrazioni contabili o documenti di pagamento.
- Il pagamento tramite assegno o bonifico dimostra il trasferimento formale del denaro, ma non prova necessariamente che la prestazione sia stata realmente resa, poiché anche i pagamenti possono essere predisposti per dare apparenza di effettività a operazioni fittizie.
- La genericità delle fatture e l'incoerenza tra l'oggetto sociale del fornitore e l'attività del cliente costituiscono elementi indiziari rilevanti, soprattutto quando non siano accompagnati da contratti, relazioni, documentazione dell'attività svolta o altri riscontri oggettivi.
- Il giudice tributario deve esaminare specificamente tutti gli elementi decisivi, compresi eventuali provvedimenti penali favorevoli al contribuente; un'archiviazione penale non determina automaticamente l'esito del giudizio tributario e deve essere valutata nel suo contenuto concreto.
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