Cassazione Penale, Ordinanza n. 09372/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta per un motivo non consentito dalla legge nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo che potesse ravvisarsi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del G.U.P. che aveva applicato la pena su richiesta delle parti per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso deduceva l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva però che, nei casi di patteggiamento, il motivo di ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è ammissibile solo quando l'errore di qualificazione sia manifesto, cioè palesemente eccentrico rispetto all'imputazione e immediatamente riconoscibile senza margini di opinabilità. Nel caso concreto la censura è stata ritenuta aspecifica e non autosufficiente, perché non evidenziava una violazione di legge immediatamente ricavabile dai capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza di patteggiamento; il testo non specifica la condotta contestata, limitandosi a richiamare il reato ex art. 73.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando questa debba essere dichiarata inammissibile.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Nel patteggiamento consente il ricorso per cassazione per l'erronea qualificazione giuridica del fatto solo in caso di errore manifesto.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La Corte ribadisce che non è ammissibile una censura generica o non autosufficiente sulla qualificazione giuridica del fatto, se l'errore non emerge immediatamente dall'imputazione e dalla sentenza.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende in assenza di una causa non colposa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto, ossia immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità.
- Non integra il vizio deducibile ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. una doglianza generica o non autosufficiente che non renda evidente, dal testo dell'imputazione e della motivazione, la pretesa violazione di legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La trattazione de plano è legittima nei casi in cui l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile per motivo non consentito dalla legge.
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