Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 22223/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. Con l'unico motivo deduceva vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, sostenendo in sostanza che la decisione di merito avesse erroneamente escluso il beneficio. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era meramente riproduttiva di una questione già esaminata e confutata dalla Corte di appello, la quale aveva evidenziato che l'imputato, attraverso l'evasione, si era sottratto all'esecuzione di un ordine di carcerazione rimasto inefficace per la sua intervenuta irreperibilità.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    La sentenza presuppone la configurazione del reato di evasione come sottrazione all'esecuzione di un ordine di carcerazione; la Corte non entra nel merito della tipicità ma si limita a prendere atto della valutazione già compiuta in appello.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti è ritenuto correttamente motivato dal giudice di merito e non meritevole di ulteriore scrutinio in cassazione perché la censura è ripetitiva e infondata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre, senza specifiche critiche, una questione già esaminata e motivatamente disattesa dal giudice di appello.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti può essere confermato quando il giudice di merito abbia valorizzato elementi fattuali incompatibili con un trattamento sanzionatorio più favorevole, purché la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.