Cassazione Penale, Ordinanza n. 29920/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Denunciava, in sintesi: la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che i giudici di merito si fossero limitati a richiamare la decisione di primo grado senza spiegare adeguatamente come gli operanti di polizia giudiziaria, in abiti civili, si fossero qualificati, con conseguente assenza del dolo e incidenza sull'aggravante delle lesioni; la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. in relazione al delitto di lesioni; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, assumendo che gli operanti non si erano previamente qualificati; il giudizio di mancata prevalenza delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena, perché fondati solo su elementi negativi e non anche su età giovane, incensuratezza e marginalità sociale; infine l'eccessivo aumento di pena per la continuazione, non determinato nel minimo. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il quinto motivo perché non dedotto previamente in appello ai sensi dell'art. 606, ult. comma, c.p.p., e ha ritenuto che gli altri motivi riproponessero censure già esaminate e coerentemente disattese dai giudici di merito.
Norme richiamate
La Corte lo richiama per dichiarare inammissibile il motivo relativo all'aumento di pena per la continuazione, poiché la censura non era stata previamente dedotta in appello.
È invocato dal ricorrente per ottenere la declaratoria di particolare tenuità del fatto in relazione al delitto di lesioni; la Corte non ne accoglie la doglianza.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che introduca per la prima volta una censura non previamente dedotta in appello, quando la regola processuale esige la previa devoluzione della questione.
- La censura di vizio di motivazione è infondata quando la sentenza impugnata abbia già fornito una risposta coerente e completa alle questioni riproposte in ricorso, non potendosi limitare il ricorrente a reiterare doglianze già disattese nei gradi di merito.
- La mancata qualificazione preventiva degli operanti non comporta automaticamente l'esclusione del dolo o delle aggravanti, se la motivazione di merito ha già accertato in modo congruo la consapevolezza dell'agente e la dinamica del fatto.
- La richiesta di particolare tenuità del fatto e quella sulle attenuanti generiche devono essere sorrette da censure specifiche sulla motivazione; non basta contrapporre una lettura alternativa dei fatti o richiamare elementi favorevoli all'imputato se i giudici di merito li hanno già valutati nella commisurazione della pena.
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